Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49664 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49664 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALZARETTI RENATO N. IL 31/03/1962
avverso la sentenza n. 3988/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
bsserva in:
FATTO E DIRITTO
Balzaretti Renato ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna
del giudice di primo grado per il reato ex art.385 cp., e
denunzia la nullità per violazione di legge e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla
valutazione della prova sotto il profilo soggettivo e alla
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi del reato, operate dal giudice di merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso infl Roma 10/10/2013
Il C40.igliere est.
Il P
affermazione della colpevolezza.