Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49663 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49663 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal:

BERTOLASO Guido, nato a Roma il 20 marzo 1950;

Avverso la sentenza n. 820/13 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Roma del 21 marzo 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza
emessa in data 28 marzo 2013 all’esito di udienza camerale, ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti, fra l’altro, di Bertolaso Guido, cui era
stata contestata, nella qualità a suo tempo rivestita di Commissario
governativo per l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, la violazione
dell’art. 256, comma 1, del dlgs n. 252 del 2006, per essersi la

Ha precisato il Gup che la compiuta disamina degli elementi di prova
enucleabili dagli atti di indagine non aveva consentito, in applicazione delle
regole di giudizio che governano la celebrazione e la definizione dell’udienza
preliminare, di ritenere sussistenti, prioritariamente alla dichiarazione di
intervenuta estinzione del reato contestato per effetto della maturata
prescrizione, le condizioni per il proscioglimento nel merito dell’imputato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bertolaso,
avvalendosi, in ragione della qualità di pubblico funzionario avendo rivestito la
quale è stata elevata la imputazione a suo carico, del patrocinio della
Avvocatura dello Stato.
La impugnazione è articolata su tre motivi; col primo è censurata la
sentenza emessa all’esito della udienza preliminare stante la mancanza di
un’adeguata motivazione sia in ordine alla richiesta di proscioglimento nel
merito avanzata dalla difesa dell’attuale ricorrente, sia in ordine alla dedotta
manifesta nullità del capo di imputazione contestato al Bertolaso.
Ad avviso del ricorrente il Gup si sarebbe limitato, in assenza di un
effettivo approfondimento degli atti e di un resoconto in sede di motivazione
di tale operazione, ad adottare una formula di stile, inidonea a dare conto
delle ragioni ostative al proscioglimento nel merito.
Col secondo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente ha dedotto la
violazione di legge per non essere stata dichiarata la evidente nullità del capo
di imputazione, privo, come rilevato in sede di udienza preliminare, dei
necessari requisiti di chiarezza e precisione; ad avviso del ricorrente il Gup
avrebbe dovuto attivare i previsti meccanismi correttivi invitando il Pm ad
emendare la contestazione viziata; non avendo ciò fatto, ed essendo pertanto,
rimasto lo stato viziato della contestazione, la sentenza emessa sulla base di
essa era risultata a sua volta viziata.
Col terzo motivo è censurata la asserita violazione di legge, in relazione
all’art.129, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il Gup, di fronte alla
evidenza della insussistenza, quanto alla loro rilevanza penale, delle condotte
attribuite al Bertolaso, disposto il proscioglimento dello stesso nel merito.
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contravvenzione in rubrica estinta per prescrizione.

In particolare la difesa del ricorrente, a prescindere da ogni questione in
ordine alla possibilità di rinvenire a carico del ricorrente un obbligo di impedire
l’evento, in forza del quale possano diventare rilevanti anche eventuali
condotte omissive a lui genericamente attribuite, osserva che il Bertolaso si
era attenuto, nell’esecuzione dell’incarico di cui al capo di imputazione, alle
prescrizioni contenute delle ordinanze emesse in sede emergenziale, che, in
deroga alle vigenti disposizioni, consentivano le condotte di trasporto e di

miscelazione di rifiuti, essendo essa relativa non a rifiuti pericolosi, essa era
comunque penalmente irrilevante.
Con successive memoria difensiva depositata il 22 aprile 2015 la difesa
del ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo il ricorso risultato fondato, la sentenza impugnata deve,
conseguentemente, essere annullata.
Rileva, in via preliminare, questa Corte la astratta ammissibilità della
impugnazione presentata dal Bertolaso avverso la sentenza di non luogo a
procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., pronunziata dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma nei suoi confronti.
Invero, in più occasioni questa Corte ha affermato che è suscettibile di
appello ad istanza dell’imputato la sentenza con la quale è stata dichiarata la
estinzione per prescrizione del reato al medesimo contestato pur quando
questi non abbia espressamente rinunziato alla prescrizione stessa (Corte di
cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2011, n. 17102); è stato, infatti,
rilevato che, sussistendo un giustificato interesse da parte dell’imputato
acciocché il suo processo sia definito con una formula che sia nei suoi
confronti ampiamente liberatoria, vi è preclusione alla impugnazione solo
quando la sentenza con la quale è stato pronunziato il proscioglimento
dell’imputato dal delitto a lui contestato sia stata pronunziata con le formule
per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste, dovendosi,
viceversa, ritenere ammissibile l’impugnazione laddove la formula assolutoria
sia meramente dichiarativa della avvenuta estinzione del reato per
prescrizione, stante l’interesse dell’impugnante ad avere un’assoluzione con
formula più favorevole, secondo il disposto dell’art. 129, comma 2, cod. proc.
pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 gennaio 2003, n. 87).
Ritiene la Corte che analogo principio debba essere pronunziato, mutatis
mutandis, anche nel caso in cui il proscioglimento dell’imputato sia stato
dichiarato non all’esito di giudizio dibattimentale ma a seguito della
celebrazione della udienza preliminare.

deposito dei rifiuti a lui addebitate; quanto, infine, alla contestata

Infatti, premesso che, secondo il disposto di cui all’art. 428 cod. proc.
pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in tale sede è
ammessa, in caso di proscioglimento per ragioni diverse dalla insussistenza
del fatto o dal non averlo commesso il prevenuto, non la proposizione del
gravame ma il ricorso per cassazione, ritiene la Corte che la rilevanza
dell’interesse del prevenuto ad essere prosciolto dal reato a lui contestato con
formula più ampia di quella derivante dall’avvenuta estinzione del reato per

proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen., sia suscettibile di impugnazione
la sentenza emessa all’esito della udienza preliminare laddove il prevenuto,
sebbene non abbia espressamente rinunziato alla prescrizione, deduca che, ai
sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ricorrano gli elementi per la
pronunzia di una formula assolutoria nei suoi confronti ampiamente
liberatoria.
Tanto premesso, rileva questa Corte che, sebbene la funzione di controllo
che in sede di legittimità questa Corte è legittimata a svolgere in relazione alla
motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunziata ai sensi
dell’art. 425 cod. proc. pen., non possa avere ad oggetto gli elementi acquisiti
dal Pubblico ministero ma solamente la giustificazione adottata dal Giudice nel
valutarli e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella
valutazione di insieme degli elementi acquisiti dalla pubblica accusa onde
escludere che questi siano sufficiente per giungere ad una sentenza di
condanna (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 febbraio 2014, n. 5669;
idem Sezione VI penale, 28 agosto 2013, n. 35668), deve, tuttavia rilevarsi
che, nel pronunziare la sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve
esaminare, secondo un ordine di logica priorità, se si è in presenza di una
situazione probatoria pacifica, nel senso della esistenza della prova
dell’innocenza ovvero della mancanza della prova della colpevolezza, ovvero,
se, sulla base di una valutazione prognostica sulla potenzialità espansiva nel
futuro dibattimento degli elementi di prova disponibili, il quadro probatorio
appaia insufficiente o contraddittorio (Corte di cassazione, Sezione IV penale,
17 dicembre 2008, n. 46403).
Ciò che, in ogni caso, il Gup deve fare è rendere manifeste, attraverso la
motivazione del suo provvedimento, le ragioni che lo hanno condotto alla
assunzione di una decisione in luogo di un’altra.
Nel caso di specie, viceversa, il Gup ha escluso la possibilità di procedere
ad un proscioglimento nel merito dell’attuale ricorrente, privilegiando pertanto
la dichiarazione di non luogo a provvedere stante la intervenuta prescrizione,
senza fornire un’adeguata motivazione in ordine a tale sua scelta; questi si è,
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effetto delle intervenuta prescrizione, è tale che, anche nel caso del

infatti, limitato ad osservare – rendendo del tutto apparente la motivazione
del provvedimento in tal modo adottato in quanto non idonea svolgere il
compito di esternazione ed illustrazione delle ragioni del decidere – che gli
elementi di prova enucleabili dagli atti, dei quali non è assolutamente indicato
né il contenuto né i motivi della ritenuta inefficienza probatoria, non
consentivano di ritenere sussistenti le condizioni per il proscioglimento del
prevenuto nel merito.

effettive ragioni del decidere, la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà a nuovamente esaminare la
posizione del Bertolaso in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal
Pm di Roma nel procedimento definito con la sentenza impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015

Essendo siffatta motivazione evidentemente non tale da ostendere le

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