Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49663 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49663 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALIBERTI MARZIO N. IL 25/11/1981
avverso la sentenza n. 3939/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 10/10/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
A3berti Marzio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del
giudice di primo grado per il reato ex art.337 cp., e denunzia la
nullità per violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento alla valutazione della prova
sotto il profilo soggettivo e alla affermazione della
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico,
siccome ripetitivo dei motivi di appello, già esaminati e
respinti dal giudice del gravame, sotto l’apparenza della
denunzia di vizi di legittimità, pretende di contestare la
ricostruzione del fatto e la valutazione della prova degli
elementi costitutivi del reato, operate dal giudice di merito in
coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e
in maniera immune da profili di manifesta illogicità, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di
e 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 10/10/2013
Il
sigliere est.
Il P
colpevolezza.