Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49662 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49662 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

YAHIA Kamel, nato a Gafsa (Tun) il 24 gennaio 1983;
JELASSI Riadh, nato in Tunisia il 10 marzo 1982;

avverso la ordinanza del Tribunale di Venezia del 28 ottobre 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 ottobre 2014 il Tribunale di Venezia ha riformato il
provvedimento con il quale il Gip del Tribunale di Padova aveva rigettato la
richiesta di emissione di misura cautelare nei confronti di Jelassi Riadh e Yahia
Kamel, ambedue indagati per una plurima attività di spaccio di cocaina.
In particolare il Tribunale veneziano, in ciò accogliendo l’appello proposto
dal competente Pm, sebbene ha ritenuto non consentita la misura cautelare

qualificazione nell’ambito dei fatti di lieve entità ed essendo, pertanto preclusa
la adozione della predetta misura dal combinato disposto degli artt. 280,
comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, dPR n. 309 del 1990, ha ritenuto,
sussistendo il concreto pericolo della reiterazione delle condotte criminose,
nonché la gravità degli indizi di colpevolezza ai carico dei due, che fosse
misura idonea a prevenire le predette esigenze cautelari il divieto di dimora
dei due nella Regione Veneto, teatro delle loro condotte.
Hanno proposto ricorso, con separati atti, i due indagati deducendo lo
Yahia la violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. nonché la
carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della concretezza ed attualità
delle esigenze cautelari.
In particolare il ricorrente ha osservato come il Tribunale non abbia
considerato che in sede di patteggiamento, relativamente a fatti commessi
successivamente a quelli per i quali si indaga, il giudice, avendo il Pm aderito
all’accordo, abbia ritenuto di potere concedere la sospensione condizionale
della pena, stante la favorevole prognosi in ordine al suo futuro
comportamento.
Ancora osserva il ricorrente come il Tribunale abbia ritenuto attuale il
pericolo della reiterazione dei reati, sebbene i fatti per cui si procede siano
stati commessi oltre due anni prima del provvedimento impugnato, senza
compiere, per tale ragione, quel maggiore sforzo motivazionale, volto a
dimostrare la perdurante attualità del pericolo.
Peraltro, in ordine alla intensità della misura disposta, il Tribunale non ha
tenuto conto del fatto che il ricorrente risiede con la propria famiglia in
Comune di Camposampiero cosa che gli sarebbe impedita dalla esecuzione
della misura laddove le esigenze cautelari potrebbero essere altrettanto
adeguatamente tutelate con altre misura meno afflittive, quali l’obbligo di
presentazione agli uffici della Pg.
Il ricorrente Jelassi, a sua volta, ha contestato la ordinanza impugnata
sotto il profilo della mancanza del requisito della attualità delle esigenze
cautelari; i fatti addebitati, infatti, risalgono a diverso tempo addietro e non
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custodiale per le condotte ascritte ai due indagati, essendo verosimile la loro

sussisterebbero elementi per ritenere che le esigenze cautelari siano tuttora
sussistenti
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Osserva, infatti, la Corte che ambedue i ricorrente lamentano il fatto che
il Tribunale del riesame di Venezia, nell’accogliere la istanza di riesame del
provvedimento col quale il Gip di Padova aveva negato la adozione di una

la assenza con riferimento alla esigenza cautelare ritenuta sussistere a carico
degli indagati, cioè il pericolo della reiterazione delle condotte, del requisito
della attualità, stante il fatto che i fatti in relazione ai quali il Tribunale ha
ritenuto desumibile la predetta esigenza sono assai risalenti nel tempo.
Così sinteticamente ricostruito il tema della questione sottoposta dai due
ricorrenti all’attenzione della Corte deve il Collegio preliminarmente osservare
che, essendo stata applicata la misura cautelare di cui si discute dal Tribunale
di Venezia in data 28 ottobre 2014, rispetto alla valutazione della legittimità o
meno, sotto il profilo della conformità al modello normativo del provvedimento
adottato, deve tenersi conto della normativa vigente in materia di misure
cautelari al momento in cui la misura in esame è stata disposta, rimanendo, in
altre parole, la fattispecie impermeabile alle modifiche normative introdotte
con la legge n. 47 del 2015.
Ritiene, infatti, la Corte che, essendo le disposizioni che disciplinano la
adozione delle misure cautelari, anche nella parte in cui evidenziano i requisiti
necessari per la loro adozione, disposizioni aventi contenuto non sostanziale
ma processuale, non sia ad esse applicabile il principio della retroattività della
legge più favorevole, proprio delle disposizioni a carattere penale di tipo
sostanziale, ma quello, caratteristico invece delle disposizioni processuali, del
tempus regit actum.
In forza di quanto sopra affermato la ricorrenza degli elementi legittimanti
adozione della misura disposta dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 28
ottobre 2014, non dovrà tenere conto della attualità del pericolo di
reiterazione della condotta criminosa, essendo il relativo requisito stato
introdotto nell’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., solo per effetto
della entrata in vigore dell’art. 2 della legge n. 47 del 2015; esso deve
pertanto considerarsi espressamente rilevante, sotto il profilo della necessaria
sua genetica ricorrenza, solo con riferimento alle misure cautelari disposte
successivamente all’8 maggio del 2015, data di entrata in vigore della
predetta legge.

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misura cautelare nei loro confronti, non avrebbe adeguatamente considerato

E’, peraltro, evidente (ma il tema non è in questa sede rilevante) che, con
riferimento alle misure in corso di applicazione al momento della entrata in
vigore della predetta novella legislativa, queste dovranno essere esaminate,
laddove la carenza del requisito della attualità sia autonomamente dedotta
quale motivi di appello cautelare, tenendo conto delle disciplina nel frattempo
intervenuta, costituendo questa un novum jus idoneo a giustificare il riesame
della perdurante ricorrenza degli elementi giustificativi il mantenimento della

Tanto premesso, rileva la Corte, quanto al requisito della concretezza del
pericolo della reiterazione delle condotte criminose per cui i due ricorrenti
sono indagati (unico profilo come detto sulla base del quale scrutinare ai
legittimità della ordinanza impugnata la sussistenza delle esigenze cautelari),
che esso, secondo la interpretazione della disciplina normativa operata da
questo giudice, va ravvisato ogniqualvolta sia riscontrabile l’esistenza di
elementi concreti (e cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali
possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente
commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si
procede (inter alias: Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 giugno 2014, n.
24051; idem Sezione VI penale, 3 luglio 2013, n. 28618).
Nel caso in esame il Tribunale di Venezia, facendo corretto governo della
normativa pertinente e degli indirizzi interpretativi riportati, ha desunto il
predetto requisito, oltre che dalla ampia messe di episodi di spaccio minuto
contestati ai due ricorrenti nell’ambito della stessa inchiesta in relazione alla
quale le misura sono state loro applicate (argomento di per sé idoneo a
giustificare un giudizio di inclinazione al delinquere e di sistematica dedizione
alla attività di spaccio di stupefacenti quale fonte di reddito, tale da rendere
concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose), dal profilo
soggettivo di ambedue gli indagati.
Infatti sia l’uno che l’altro sono gravati da precedenti di polizia specifici,
mentre lo Yahia vanta anche un recente precedente penale anch’esso
specifico.
Né vale osservare che in relazione a quest’ultimo, come segnalato dal
ricorrente, di recente egli si sia visto sospendere, su conforme avviso del Pm,
stante la concessione della condizionale la applicazione di una pena
concordata ex art. 444 cod. proc. pen., posto che la autonomia dei due
procedimenti fa sì che una valutazione espressa nell’ambito di uno non vincoli
quelle da prendere nell’ambito dell’altro e tenuto, altresì, conto del fatto che,
alla luce della novità costituita dalle indagini per i fatti di spaccio di
stupefacenti ora in questione, la prognosi favorevole in ordine alla non
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misura stessa.

recidivanza dello Yahia ben può essere legittimamente riconsiderata in senso
a lui meno favorevole, così come fatto dal Tribunale di Venezia con l’ordinanza
impugnata.
Relativamente alla scelta della misura osserva la Corte che, tenuto conto
del fatto che sino ad ora i due indagati hanno eletto a sede delle loro attività
di spaccio località della Regione Veneto, appare congrua la misura che, senza
provarli della libertà, li allontana da tali ambiti territoriali, così rimovendo le

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
prevenuti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 ciascuno in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr ‘dente

concrete possibilità di reiterazione delle condotte criminose.

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