Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49662 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49662 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOI ROBERTO N. IL 22/11/1968
avverso la sentenza n. 366/2007 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 20/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 10/10/2013

Fatto e diritto

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, il primo motivo è generico, oltre che
manifestamente infondato, essendosi proceduto con il rito abbreviato, il secondo
motivo, a prescindere dalla sua genericità, tende a sottoporre al giudizio di legittimità
questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali in ordine all’entità della pena,
rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito, che nel caso in esame ha
fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti dall’art.133 cp.
3. In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare
ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale
del giudice, il cui esercizio — positivo o negativo — deve essere sì motivato, ma nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, come è avvenuto nel caso in esame valorizzando la negativa
personalità dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, la gravità del fatto e
l’assenza di resipiscenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2013

. Loi Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.385 cp. riducendo la pena come da dispositivo, lamentando violazione di legge
e difetto di motivazione in riferimento al mancato esercizio dei poterildiscrezionali
sulla rinnovazione dell’istruttoria, al diniego delle generiche e all’eccessivo rigore
della pena inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA