Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4966 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4966 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
PRESTA LUCA N. IL 03/11/1971
avverso la sentenza n. 11589/2012 GIP TRIBUNALE di PESARO, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
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Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Pesaro con sentenza del 9/11/2012, applicò
a Presta Luca, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e
2sexies, c.d.s., la pena concordata dalle parti.

2. Il Procuratore Generale di Ancona propone ricorso per cassazione
lamentando con l’unitaria censura violazione di legge, per le ragioni di cui

In violazione della norma incriminatrice di riferimento, considerato essere
rimasto accertato che l’autovettura condotta dall’imputato si apparteneva a
persona estranea alla commissione del reato, la durata della sospensione della
patente di guida era stata determinata in misura corrispondente alla metà del
minimo legale (sei mesi, invece che un anno).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Invero, la sentenza gravata
risulta essere stata comunicata all’ufficio del Procuratore Generale
territorialmente competente il 23/11/2012 e il ricorso, datato 6/12/2012,
pervenuto alla cancelleria del giudice, come consta dall’annotazione, il
13/12/2012, quando ormai era decorso il termine quindicinale previsto dalla
legge (non assume rilievo il deposito presso la segreteria dell’impugnante – e,
tantomeno, la data apposta in calce all’atto -, il quale non assicura la
definitiva fuoriuscita dell’atto dalla disponibilità della parte, in senso conforme,
fra le tante, Cass., Sez. II, 19/6/2012, n. 32863, Rv. 253535; n. 40259/’08;
n. 40165/09, Rv. 244606).
Come, infatti, chiarito da questa Corte, in varie occasioni, la sentenza di
applicazione della pena deliberata in sede di udienza preliminare e nell’ipotesi
prevista dal primo comma dell’art. 544, cod. proc. pen. mantiene natura di
provvedimento camerale, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per
impugnare è di quindici giorni (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.),
decorrente, nel caso d’indicazione di un termine più lungo per il deposito della
motivazione della sentenza, dalla comunicazione o notificazione ai soggetti
legittimati a proporre impugnazione (Cass., n. 43040/’11, Rv. n. 251113; in
senso conforme n. 5496/ 1 10, Rv. n. 246125; n. 5984/’09, Rv. n. 242453; n.
2101/’98, Rv. n. 212119; n. 295/’94, Rv. n. 195617).

P.Q.M.

1

appresso.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 27/11/2013.

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