Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49659 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49659 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PELLERITO Massimo Benedetto, nato a Monreale (Pa) il 2 ottobre 1961;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena del 2 ottobre 2014;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CARDINO
il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 12/05/2015

RITENUTO IN FATTO
Avendo Pellerito Massimo Benedetto proposto istanza di riesame avverso il
decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena in
data 18 agosto 2014 nel corso di indagini a carico di Ferrari Carlo, il Tribunale di
Modena, con ordinanza del 2 ottobre 2014, ha respinto il predetto ricorso,
confermando, pertanto, il decreto impugnato.
Il giudice del riesame aveva rilevato che, a seguito della segnalazioni di

di esse era emerso che questi, già titolare di diverse società ora cessate, aveva
movimentato negli ultimi anni titoli per un valore non compatibile con i volumi di
affari dichiarati; che, pertanto, si era ritenuto che egli avesse occultato redditi non
dichiarati sia ai fini IRPEF che ai fini IVA per diversi milioni.
Nell’agosto 2014 il Pm procedente aveva disposto l’esecuzione di talune
perquisizioni, fra l’altro nelle abitazioni nella disponibilità del Ferrari; ciò al fine di
procedere al sequestro probatorio della documentazione contabile, riferita alla citate
società, che si riteneva di potere ivi rinvenire; in una di esse, ubicata in Comune di
Budrio, i militi che stavano provvedendo all’operazione di polizia giudiziaria vi hanno
trovato il Pellerito, il quale ha dichiarato di essere ivi residente.
Ha proseguito il Tribunale di Modena, rilevando che il Pellerito aveva impugnato
il decreto di sequestro emesso dal Pm, deducendo la propria estraneità ai fatti di
indagine e sostenendo che i documenti sequestrati erano a lui pertinenti.
Il Tribunale, come detto, rigettava il ricorso del Pellerito, osservando che,
quanto alla dedotta mancanza di convalida del decreto da parte del Gip, essa non
era necessaria trattandosi di sequestro probatorio e non di sequestro preventivo.
Quanto alla asserita esorbitanza da parte della Pg rispetto alla delega ad essa
conferita dal Pm, esorbitanza verosimilmente riferita al fatto che la perquisizione
sarebbe stata eseguita presso la abitazione del Pellerito, soggetto estraneo alle
indagini, il Tribunale ha osservato che l’appartamento di Budrìo oggetto di
perquisizione risulta essere di proprietà del Ferrari ed il Pellerito non ha esibito
alcun titolo che lo legittimi alla sua autonoma detenzione, sicché deve ritenersi che
si tratti comunque di un immobile nella disponibilità del Ferrari.
Quanto alla pertinenza della documentazione sequestrata ai reati fiscali in
provvisoria contestazione, il Tribunale ha rilevato che si tratta di documentazione
riconduciibile alle società già gestite dal Ferrari oggetto della attività investigativa
svolta dalla polizia giudiziaria.
Infine, quanto alla ritenuta carenza di motivazione in ordine alle esigenze
probatorie sottese al sequestro, il Tribunale ha ritenuto che fosse eccezione priva di
pregio, avendo il Pm chiarito che i documenti in questione erano necessari per la

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operazioni sospette, erano state avviate indagini a carico del Ferrari; che nel corso

prosecuzione delle indagini relative ai reati fiscali provvisoriamente contestati al
Ferra ri .
Ha proposto ricorso per cassazione il Pellerito, tramite il proprio difensore,
deducendo la mancanza o contraddittorietà della motivazione del provvedimento
impugnato.
Ha, infatti, sostenuto la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe motivato il
rigetto del ricorso da lui proposto, sulla base della mancata prova dell’esistenza di

prova della residenza da parte del ricorrente dell’appartamento di Budrio oggetto di
perquisizione.
Tali rilievi sarebbero smentiti dalle risultanze in atti; da queste risulterebbe che
il Pellerito è residente in detto immobile sin dal novembre del 2011 ed è dipendente
della Società Minerva Vernici Sri, della quale è titolare il Ferrari, sin dal marzo del
2013.
Quale secondo motivo di impugnazione il Pellerito ha dedotto la violazione di
legge, non essendo stato convalidato dalla Procura di Modena il sequestro operato
dalla Pg.
Secondo il ricorrente tale convalida sarebbe stata necessaria in quanto la
Guardia di Finanza, estendendo la perquisizione anche in ambiti non ricadenti nelle
disponibilità del Ferrari, avrebbe agito di propria iniziativa, cosa questa che avrebbe
imposto la successiva convalida dal parre del Pm dell’operato realizzato dalla Pg.
Ha, infine, dedotto la carenza di motivazione della ordinanza impugnata nella
parte in cui è stato rigettato il motivo di ricorso afferente alla assenza della idoneità
probatoria della documentazione oggetto di sequestro.
CONSIDERATO IN DIRMO
Il ricorso è risultato infondato ed esso, pertanto, deve essere rigettato.
Rileva la Corte che il ricorso proposto dal Pellerito ruota, sostanzialmente,
attorno a due argomenti; cioè che il sequestro probatorio operato dalla Guardia di
Finanza non è stato oggetto di convalida da parte del Pm procedente e che gli
agenti di Pg, nell’estendere la perquisizione e nell’operare il predetto sequestro
presso la abitazione del Pellerito, abbiano esorbitato rispetto alla delega di indagine
che era stata loro conferita dal predetto Pm.
Gli argomenti sopraindicati sono entrambi privi di pregio.
Osserva, infatti, questo giudice che, trattandosi di sequestro probatorio
disposto ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., esso non era certamente soggetto
alla convalida ad opera del Gip, dovendo questa essere disposta in relazione alla
ipotesi ontologicamente e finalisticamente diversa del sequestro preventivo; nel
caso di specie, quand’anche si intendesse dissentire, come parrebbe avere fatto

il

Tribunale del riesame di Modena nel provvedere nel senso del rigetto e non della
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un rapporto di lavoro subordinato fra il Pellerito ed il Ferrari nonché in assenza della

dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Pellerito, dall’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale sarebbe inammissibile la richiesta di riesame
avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una
perquisizione delegata dal pubblico ministero che abbia genericamente ordinato di
sequestrare le cose pertinenti al reato e non abbia poi provveduto alla convalida,
potendo l’interessato attivare il procedimento ai sensi dell’ad. 263 cod. proc. pen.
per la restituzione delle cose oggetto di sequestro (Corte di Cassazione, Sezione IV

40657), deve rilevarsi che in ogni caso non vi è necessità di provvedere alla
convalida del sequestro probatorio operato dalla Pg laddove questa abbia agito
sull’impulso fornitole dalla specifica delega di indagine ad essa rimessa dal Pm.
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, riguardo alle ipotesi
di sequestro probatorio, l’attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex
art. 355 cod. proc. pen., solo in quanto il decreto del P.M. non rechi l’indicazione
dell’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto
rinvenuto in occasione della perquisizione, poiché una siffatta indeterminatezza
rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto
fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o
pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’autorità giudiziaria (Corte di
cassazione, Sezione V penale, 19 novembre 2008, n. 43282;

idem Sezione II

penale, 19 marzo 2008, n. 12263).
Nel caso di specie la delega conferita dal Pm di Modena alla Guardia di Finanza
aveva ad oggetto la perquisizione, fra l’altro, delle abitazioni nella disponibilità del
Ferrari al fine di procedere al sequestro a fini probatori dei documenti contabili ivi
rinvenuti riconducibili alle compagini societarie alle quali era o era stato interessato
il Ferrari.
Ritiene la Corte che, mercè la specificità dell’oggetto della documentazione
eventualmente suscettibile di essere sequestrata (la documentazione contabile)
l’operato della Pg che si sia limitata ad agire, quand’anche si fosse trattato di
documenti civilisticamente appartenenti allo stesso Pellerito, entro siffatto confine
materiale, circostanza questa non contestata dal ricorrente, non necessitava di
alcuna positiva verifica, tramite convalida ai sensi dell’ad,. 355 cod. proc. pen., da
parte dell’autorità giudiziaria.
Né rileva la Corte, è riscontrabile una esuberanza rispetto ai confini della delega
nell’avere la Guardia di Finanza eseguito una delle perquisizioni nell’appartamento
nel quale il Pellerito aveva la propria residenza.
Attesa, infatti, la ampiezza della delega conferita, avente ad oggetto la
perquisizione delle abitazioni nella disponibilità del Ferrari, il Pellerito, onde
dimostrare la estraneità della sua abitazione dall’ambito di pertinenza del predetto
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penale, 20 settembre 2013, n. 39040; idem, Sezione II penale, 17 ottobre 2012, n.

provvedimento avrebbe dovuto, all’evidente fine di porre in tale modo in luce la
necessarietà della convalida della operazione di Pg da parte del Pm, dimostrare non
tanto il fatto che egli fosse, anche legittimamente, ivi residente, quanto la
circostanza che egli fosse titolare di un diritto a detenere autonomamente il
predetto immobile, cosicchè egli avrebbe potuto escludere da esso possibili
ingerenze da parte del Ferrari.
Solo in tale modo, infatti, egli avrebbe potuto dimostrare – tramite la esclusione

che il godimento, ancorché promiscuo, dell’ immobile medesimo – la esorbitanza
della perquisizione svolta dalla Pg rispetto alla delega ad essa conferita (e con essa
la necessità della convalida del conseguente sequestro da parte del Pm), non
potendosi evidentemente negare siffatta disponibilità solo sulla base del fatto che
anche il Pellerito, in ragione della tolleranza del Ferrari, era nel godimento
dell’abitazione in questione.
Il fatto che, invece, il Pellerito non abbia giustificato in alcun modo il suo
esclusivo godimento dell’immobile, consente di ritenere pienamente conforme alla
delega ad essa rilasciata dal Pm di Modena l’operato della Guardia di Finanza e,
pertanto, non necessaria alcuna convalida di esso del citato Pm.
Quanto, infine, alla doglianza afferente alla asserita carenza di motivazione in
ordine alla valenza probatoria della documentazione oggetto del provvedimento di
sequestro eseguito, ne rileva la Corte la evidente inammissibilità per carenza di
interesse.
Rileva, infatti, il Collegio che il Pellerito, soggetto pacificamente non attinto
dalle indagini in corso a carico del Ferrari, non ha alcun interesse a contestare la
predetta valenza posto che questa, oggetto di successiva valutazione nella
pertinente sede giurisdizionale da parte del giudice del processo, in alcun modo
potrà ridondare ai suoi danni fin tanto che egli rimarrà, come adesso, soggetto
terzo rispetto alle indagini in corso.
Al rigetto del ricorso proposto da Pellerito Massimo Benedetto, tiene dietro ai
sensi dell’art. 616, primo periodo, cod. proc. pen. la condanna del medesimo al
pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

della possibilità da parte del Ferrari di avere sia un autonomo accesso all’immobile

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