Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49658 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49658 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL JIRARI TARIK N. IL 06/08/1976
avverso la sentenza n. 914/2012 TRIBUNALE di MODICA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
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21686/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal Tribunale di Modica in data 3.12.12 per reato ex art.385
vizi di motivazione per la mancata motivazione sulla
qualificazione giuridica.
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da
quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Del resto, nessuna deduzione specifica è nel ricorso ad
indicare alcun concreto dubbio o alcuna alternativa nella
qualificazione giuridica fatta propria dal primo Giudice (il che
rende il motivo di ricorso pure generico.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
c.p., ricorre personalmente l’imputato EL JIRARI TARIK, deducendo
:711 1 1
21686/137111111
)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.13