Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49657 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49657 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALVATI FRANCESCO N. IL 10/06/1969
SALVATI GIUSEPPE N. IL 07/04/1968
PENGUE ANTONIO N. IL 20/10/1989
GUARRACINO GENNARO N. IL 11/03/1978
avverso la sentenza n. 639/2013 TRIBUNALE di NOLA, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

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ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Nola in data 26.3.13, per i reati di
concorso in tentato furto aggravato, resistenza, lesioni
SALVATI, ANTONIO PENGUE, GENNARO GUARRACINO: i primi due
lamentano mancata motivazione sulla non applicabilità dell’art.
129 c.p.p.; gli altri due svolgono censure sul trattamento
sanzionatorio.
2. I ricorsi sono all’evidenza inammissibili, perché i
rispettivi motivi sono diversi da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Quanto in particolare al trattamento sanzionatorio,
tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e
recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale
potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto
alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per

personali, ricorrono gli imputati FRANCESCO SALVATI, GIUSEPPE

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cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il
proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del
patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto
o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione

(Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 –

11.11.2009).

delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500
alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

I ricorrenti vanno pertanto condannati al pagamento

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