Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49655 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49655 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALLO MARIA N. IL 26/06/1982
avverso la sentenza n. 315/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 09/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21602/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l.

Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, che

in data 9.4.13 ha definito ex art. 444 c.p.p. il processo a
lesioni, consumati 1’8.4.13, ricorre per cassazione personalmente
l’imputata, eleggendo domicilio presso lo studio dell’avv. M.
Porcelli.
Il ricorso, poco comprensibile, sembra dolersi della mancata
applicazione delle attenuanti generiche, affermando sussistere
erronea motivazione nel calcolo della pena.
Ma la ricorrente non deduce né la non corrispondenza della
pena in concreto inflitta a quella pattuita, né la sussunzione
nell’accordo originario anche del riconoscimento delle attenuanti
generiche: sicchè incomprensibile è se la doglianza attenga alla
non corrispondenza determinante tra quanto oggetto dell’accordo e
quanto deliberato invece dal Giudice di merito (che riferisce di
un calcolo di pena che espressamente argomenta la sussistenza di
recidiva e il pertinente aumento di pena) ovvero al mancato
rilievo dato (autonomamente, a quel punto) da quel Giudice alla
possibilità di applicare anche le attenuanti generiche.
L’incomprensibilità della doglianza attesta la genericità del
ricorso, quindi originariamente inammissibile.
Consegue la condanna del la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

carico di MARIA GALLO in relazione a reati di resistenza e

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