Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49654 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49654 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PODDA GIOVANNA N. IL 07/01/1968
avverso la sentenza n. 321/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21601/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Cagliari dichiarava con sentenza del 17.1.13
inammissibile l’appello proposto da PODDA GIOVANNA avverso la sentenza del

calunnia (capo A), minacce e ingiurie (capo B) in danno di Simonetta Sanna
(fatti del 3.11.2004 il primo, fino all’11.4.2005 il secondo).
Nell’interesse della PODDA è stato proposto ricorso dal difensore avv.
M. Orgiana, che tuttavia svolge deduzioni a sostegno dell’unico motivo enunciato
(vizi alternativi della motivazione), contrastando una decisione che non esiste nei
termini lamentati. Il ricorrente, infatti, non censura la dichiarazione di
inammissibilità (per mancanza di specificità dei motivi) ma lamenta che la Corte
distrettuale avrebbe confermato nel merito la prima sentenza, censurando
l’inadeguatezza della prova.
Si tratta quindi all’evidenza di motivo manifestamente infondato e al
tempo stesso generico, laddove non ‘attacca’ l’effettivo contenuto della decisione
d’appello, che ha risolto in assorbente rito il giudizio sulla prima impugnazione.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

locale Tribunale che in data 28.10.10 l’aveva dichiarata colpevole dei reati di

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