Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49653 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49653 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGLIANO’ DANIELE N. IL 30/10/1965
avverso la sentenza n. 963/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
21567/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Tribunale Corte d’appello di
Torino che in data 26.10.2012 confermava la sua condanna per il
cassazione Daniele Aglianò a mezzo del difensore, con unico
motivo di violazione dell’art. 192 c.p.p., contraddittorietà e
‘illogicità’ della motivazione, con deduzioni a sostegno
dell’inattendibilità del riconoscimento dell’imputato operato da
un appartenente alla polizia giudiziaria.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto
riproposto dal ricorso, con motivata conferma dell’apprezzamento
di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
delitto di evasione consumato il 16.8.2005, ricorre per