Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49652 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49652 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GHAZALI MOHAMMED N. IL 01/01/1979
avverso la sentenza n. 3824/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21532/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA, che in data
25.3.2013 confermava la condanna per evasione deliberata dal Tribunale di

GHAZALI a mezzo del difensore avv. Cogo, enunciando due motivi: mancanza di
motivazione sul punto della sussistenza del reato, perché la Corte distrettuale
non avrebbe argomentato sulle dichiarazioni rese dall’imputato in appello, circa il
non funzionamento del citofono; medesimo motivo per il diniego dei benefici di
legge.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli
consentiti: la Corte nella sentenza riferisce di dichiarazioni spontanee, non di
esame dell’imputato, ed argomenta specificamente della mancanza di alcuna
allegazione specifica e prova già nella prospettazione difensiva nell’atto di prima
impugnazione. Conseguentemente, il motivo di ricorso si risolve in
un’affermazione assertiva e generica, non supportata da diligente adempimento
dell’onere di autosufficienza del ricorso.
Il secondo motivo è pura censura di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

Verona/Legnago il 3.2.10, ricorre per cassazione l’imputato MOHAMMED

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