Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49651 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49651 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ONGARO GIANNI N. IL 01/02/1966
avverso la sentenza n. 3746/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
21530/13 RG 1
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA che in
data 25.2.13 confermava la sua colpevolezza per il reato ex art. 47 ter.8 legge
quarto comma dell’art. 385 c.p., deliberato anche dal Tribunale di este il
16.7.2010, ricorre per cassazione l’imputato GIANNI ONGARO a mezzo del
difensore avv. Bergo, enunciando due motivi: violazione dell’art. 385.4 c.p.,
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione
della pena base.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato: ogni deduzione astratta,
sotto i profili di diritto, volta a sostenere la possibile parificazione della
presentazione ad istituto di custodia con la propria spontanea e mirata consegna
alla polizia giudiziaria, risulta palesemente irrilevante nel caso concreto, posto
che la Corte distrettuale ha puntualmente descritto (p.2) le plurime condotte
dell’imputato volte a sottrarsi all’immediato reperimento da parte della polizia
giudiziaria che autonomamente aveva accertato la sua evasione.
Il secondo motivo si risolve in censure di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
354/75, in particolare confermando il diniego dell’applicazione dell’attenuante del