Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49649 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49649 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI NICOLA N. IL 18/08/1978
avverso la sentenza n. 1035/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 10/10/2013

Napoli Nicola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che in
parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, che l’aveva condannato
alla pena di giustizia in ordine ai reati di rissa, resistenza e lesioni personali anche in
danno dei corrissanti Iannone Bruno c1.1975 e Iannone Bruno c1.1981 lo aveva
condannato al risarcimento del danno cagionato a questi ultimi e confermato nel
resto, e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
ricostruzione del fatto e all’affermazione della colpevolezza e alla determinazione
della pena.
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che le censure sono formulate in modo solo enunciativo e stereotipato,
senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con
la quale non si confrontano
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2013

Fatto e diritto

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