Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49647 del 15/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 49647 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Terrestre Luigi, nato a Pompei il 28/6/1984
avverso la sentenza del 3/4/2013 della Corte d’Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al fine di
rideterminare l’aumento per la continuazione;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Calabrese, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2013 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto
l’appello proposto da Luigi Terrestre e Domenico Izzo nei confronti della sentenza
del 28 giugno 2012 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre
Annunziata del 28 giugno 2012 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva
condannato il Terreste alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro
22.000 di multa per plurime cessioni di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e
marijuana.
La Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità della sentenza
di primo grado per incompetenza territoriale, per avere lo stesso imputato

Data Udienza: 15/10/2015

proposto istanza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc.
pen., implicante rinuncia alla proposizione di tale eccezione, irretrattabile
nonostante il rigetto della istanza.
Nel merito la Corte territoriale ha ritenuto infondate le doglianze
dell’imputato in ordine alla insufficienza delle prove acquisite per affermarne la
responsabilità, evidenziando l’esistenza di riscontri alla intercettazioni telefoniche
eseguite per circa tre mesi, oltre che la irragionevolezza del contenuto di alcune
telefonate e l’insussistenza di spiegazioni alternative (rispetto alla attività di

La Corte d’appello ha poi escluso la ravvisabilità dell’ipotesi di cui quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, in considerazione della continuità della attività
di spaccio e della organizzazione della stessa, e reputato corretto il giudizio di
equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva compiuto dal primo giudice e
congrua la pena determinata per la continuazione, in considerazione della
assiduità della attività di spaccio, nell’ambito della quale erano stati accertati 47
episodi di cessione di stupefacenti in circa tre mesi.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il solo
Terrestre, mediante il suo difensore, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato inosservanza ed erronea applicazione
di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, lett. c) cod. proc. pen.)
e contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc.
pen.), proponendo anche una questione di legittimità costituzionale.
Ha affermato l’erroneità della interpretazione di entrambi i giudici di merito
in ordine alla tardività della propria eccezione di incompetenza territoriale,
sollevata nella prima udienza, fissata a seguito della istanza di giudizio
abbreviato formulata in via di subordine alla richiesta di applicazione della pena
su richiesta, disattesa dal giudice per le indagini preliminari; tali istanze erano
state proposte a seguito del decreto di giudizio immediato pronunziato in

spaccio di stupefacenti) in ordine a tali contenuti.

accoglimento della richiesta del pubblico ministro, e dunque l’eccezione di
incompetenza era stata sollevata nella prima udienza utile.
Pur non negando che la proposizione della istanza di applicazione della pena
su richiesta implichi rinuncia a sollevare eccezioni di incompetenza per territorio,
ha affermato che tale rinuncia diviene inefficace in caso di mancato accoglimento
della istanza di applicazione della pena, essendo correlata alla istanza e
dipendente dall’esito favorevole della stessa. La diversa interpretazione avallata
dai giudici di merito determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto agli imputati la cui richiesta sia stata accolta, con violazione degli artt. 3,
comma 2, 27 e 111 della Costituzione.
A4,1;

2

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della
motivazione (art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), per il mancato raggiungimento
della prova della partecipazione del ricorrente ai fatti contestati, in
considerazione della mancanza di elementi nelle conversazioni telefoniche
intercettate idonei a consentire di ritenere che tali conversazioni si riferissero a
traffico o cessioni di stupefacenti, con la conseguente insufficienza della prova
logica posta a fondamento della motivazione della decisione impugnata ed
illogicità della stessa, stante la genericità di tali conversazioni e la possibilità di

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto violazione della legge penale (art. 606,
lett. b), cod. proc. pen.) per il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di
cui al quinto comma dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, non essendo state
sequestrate sostanze stupefacenti in pregiudizio del ricorrente; avendo modesto
rilievo i quantitativi di stupefacente che sarebbero stati oggetto delle cessioni
contestate; non essendo di rilevante entità i profitti conseguiti; essendosi
limitata ad un periodo di tempo circoscritto l’attività delittuosa.
Sulla base di tutti questi elementi, complessivamente considerati, avrebbe
potuto essere riconosciuta la suddetta ipotesi attenuata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata violazione di
norme processuali stabilite a pena di nullità, per la ravvisata preclusione al
rilievo della incompetenza per territorio, è fondato.
La Corte d’appello di Napoli, conformemente al Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha ritenuto inammissibile
l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dal difensore dell’imputato
nel corso dell’udienza fissata a seguito della istanza di giudizio di abbreviato,
formulata dall’imputato in via di subordine alla richiesta di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (respinta dal giudice per le indagini
preliminari), in considerazione dell’effetto abdicativo alla facoltà di sollevare tale
eccezione conseguente alla proposizione della istanza di applicazione della pena
su richiesta.
Occorre dunque osservare che, benché costituisca principio consolidato
quello secondo cui la richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
cod. proc. pen. implica rinuncia all’eccezione d’incompetenza per territorio, la
quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell’incompetenza per materia,
nei limiti della prima parte del primo comma dell’art. 21 cod. proc. pen., non ha
natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata d’ufficio (cfr., Sez. 3,
Sentenza n. 44132 del 07/10/2008, Rv. 241668; Sez. 6, Sentenza n. 7903 del

3

spiegazioni alternative rispetto a quelle seguite dai giudici di merito.

26/05/1992, Rv. 191093; Sez. Un., n. 7, 27 marzo 1992, Di Benedetto), affinché
tale rinuncia sia efficace occorre che il negozio processuale conseguente alla
formulazione della richiesta di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
cod. proc. pen. si perfezioni, con il consenso della parte che non ha formulato la
richiesta (art. 444, comma 2, cod. proc. pen.), e giunga a compimento, con la
pronunzia della relativa sentenza da parte del giudice, qualora non rigetti
l’istanza per una delle ragioni indicate nel secondo comma dell’art. 444 cod.
proc. pen.

negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza
dell’altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene
irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell’altra, in
quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di
volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né
all’imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (Sez.
4, Sentenza n. 38070 del 11/07/2012, Parascenzo, Rv. 254371; conformi N.
3495 del 1991 Rv. 188722, N. 1066 del 2009 Rv. 244139, N. 39730 del 2009
Rv. 244892), tuttavia, ferma restando la non revocabilità della richiesta o del
consenso, gli effetti preclusivi conseguenti alla proposizione della richiesta od alla
adesione alla stessa (tra cui la rinuncia alla eccezione di incompetenza
territoriale), si verificano solo allorquando la fattispecie complessa, costituita dal
negozio processuale perfezionatosi tra le parti e dalla sua ratifica da parte del
giudice (qualora non debba essere pronunziata sentenza di proscioglimento a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen., la qualificazione giuridica del fatto sia
corretta, come pure l’applicazione e la comparazione delle circostanze, e la pena
indicata sia congrua), si perfezioni anch’essa (in tal senso Sez. 1, Sentenza n.
2926 del 28/06/1991, Del Sorbo, Rv. 187710; Sez. 1, Sentenza n. 1216 del
22/03/1993, Pezzurro, Rv. 193940; Sez. 1, Sentenza n. 3980 del 27/09/1994,
Magliulo, Rv. 199480).

Benché, infatti, l’accordo tra imputato e pubblico ministero costituisca un

Risulterebbe,’ infatti, incongruo far discendere un effetto preclusivo quale
quello ravvisato dai giudici di merito (e cioè l’inammissibilità della eccezione di
incompetenza per territorio) dalla proposizione di una istanza che, nonostante
l’adesione dell’altra parte, non sia stata accolta e non abbia prodotto l’effetto cui
era diretta, e cioè la pronunzia della sentenza di applicazione della pena, sia per
la irragionevolezza di tale soluzione, sia perché, proprio in conseguenza del
mancato perfezionamento di detta fattispecie complessa, l’imputato viene
giudicato nelle forme ordinarie o, qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta
(come nel caso di specie), nella forma del rito abbreviato, nel corso quale può,
pacificamente, sollevare l’eccezione di incompetenza per territorio (Sez. U,

4-1a.

4

Sentenza n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612, menzionata anche
nella sentenza impugnata).
Devono, quindi, essere annullate entrambe le sentenze di merito, con la
trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata, affinché si pronunzi sulla
eccezione di incompetenza validamente sollevata e ritenuta inammissibile.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del
secondo e del terzo.

Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la
trasmissione degli atti al Tribunale di Torre Annunziata.
Così deciso il 15/10/2015

P.Q.M.

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