Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49647 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49647 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARPELLI CARLO N. IL 26/07/1946
avverso la sentenza n. 93/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21446/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA in data
13.6-29.8.12, che confermava la sua condanna per calunnia, deliberata dal

assegno bancario, ricorre per cassazione l’imputato CARLO SCARPELLI a mezzo
del difensore, enunciando tre motivi: erronea applicazione dell’art. 368 c.p.
(sussistendo la buona fede dell’imputato); erronea applicazione dell’art. 99 c.p.,
anche in relazione agli artt. 2 e 69 c.p..
2. Il ricorso è all’evidenza originariamente inammissibile.
Il primo motivo si risolve in censure di fatto volte alla rivalutazione
del merito, oggetto invece di specifica motivazione della Corte distrettuale.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il Giudice
d’appello dato atto della pluralità di condanne (espressamente condannate),
essendo irrilevante l’eventuale assertivamente dedotta mancanza di precedente
dichiarazione di recidiva.
Il terzo motivo è generico. Il giudizio di equivalenza è stato
argomentato dalla Corte d’appello (in conferma del corrispondente
apprezzamento del primo Giudice) con specifico ed esclusivo riferimento agli
aspetti di fatto, anche soggettivi, della vicenda, sicchè il ricorrente avrebbe
dovuto dedurre specificamente l’interesse sotteso al motivo e la sua decisività
nell’imporre diversa deliberazione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

Tribunale di Forlì del 15.11.10, in relazione a falsa denuncia di smarrimento di un

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