Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49646 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49646 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTIGLIERI FERNANDO N. IL 30/05/1966
avverso la sentenza n. 494/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

.4

21445/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

Due i ricorsi.
L’imputato con atto personale personalmente lamenta mancate
informazioni dal proprio difensore ed evidenzia la positiva
evoluzione dell’originario stato di avanzata tossicodipendenza.
Il difensore lamenta violazioni di legge e vizi di motivazione
sul punto dell’imputabilità e della capacità psicologica al
momento del fatto che poi era stato fonte delle accuse
dall’imputato agli appartenenti alle forze di polizia, in
relazione a contingente crisi di astinenza.
2. I ricorsi sono originariamente inammissibili.
La Corte distrettuale ha tenuto conto della positiva
evoluzione delle condizioni soggettive per ridurre la pena. Il
ricorso personale dell’imputato si risolve in deduzioni
generiche.
Il ricorso del difensore si risolve in affermazioni generiche
in fatto, volte ad introdurre considerazioni ed elementi che,
dalla sentenza impugnata, non risultano puntualmente dedotti in
sede di appello, senza che il ricorso denunci omesse risposte a
censure corrispondenti e specifiche, risolvendosi così in
sollecitazione a mera diversa rivalutazione del materiale
probatorio, preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BOLOGNA in
data 18.1.13, che confermava la sua condanna per il delitto di
calunnia in danno di personale della polizia ferroviaria e della
questura di Bologna, consumato nel 2002, quale deliberata dal
locale Tribunale il 26.1.2005, ricorre per cassazione FERNANDO
BOTTIGLIERI.

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