Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49645 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49645 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ABETE ARCANGELO N. IL 06/10/1969
avverso la sentenza n. 6905/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
21391/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data
4.9.2012, che confermava la sua condanna per il delitto di
23.11.11,
ricorre per cassazione
personalmente l’imputato ARCANGELO ABETE, con unico motivo di
violazione di legge “penale e processuale” ex art. 606.1 lett. B
ed E c.p.p. e 385 c.p. in ordine all’elemento psicologico.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto oggetto
dell’impugnazione (p. 5 e 6), il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, precluse in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
evasione consumato il