Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49643 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49643 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI FUSCO FOSCO N. IL 09/05/1967
avverso la sentenza n. 9679/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

”k

21278/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI in data
27.11.2012 (che consumava la sua condanna per reato di evasione
FUSCO personalmente, enunciando vizi della motivazione.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche ed assertive, che
non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte
nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado,
espressamente richiamata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso:
14.5.2009

e

Sez.6,

sent.

Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-

22445 dell’a – 28.5.2009),

in

particolare non indicando alcun elemento prospettato in
precedenza e sul quale sarebbe mancata motivazione o sarebbe
intervenuta motivazione viziata ai sensi della lettera E
dell’art. 606.1 c.p.p..
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

consumato il 10.9.12) ricorre per cassazione l’imputato FOSCO DI

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