Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49641 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49641 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO CARMELO N. IL 28/06/1992
avverso la sentenza n. 15488/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21237/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di

Gotto/Milazzo, che in data 11.12.12 ha definito ex art. 444 c.p.p. processo per i
reati di cui agli artt. 337 c.p., 582 ss., 56 e 385 c.p. (l’imputato aveva ricevuto
presso gli uffici del Commissariato la notificazione di una misura cautelare che, in

per essere condotto presso la propria abitazione; aveva avuto una colluttazione
con gli operanti di polizia giudiziaria, che avevano cercato di trattenerlo dopo la
manifestazione della sua intenzione di recarsi dalla persona che lo aveva
denunciato e dal magistrato che aveva emesso la nuova misura, tentando di
allontanarsi dagli uffici), ricorre per cassazione CARMELO MILAZZO, a mezzo del
difensore, con due motivi di violazione di legge: non avrebbero potuto essere
ritenuti i tre reati in concorso tra loro, dovendosi configurare assorbimenti
alternativi; l’allontanamento dagli uffici di polizia non avrebbe potuto configurare
il reato ex art. 385 c.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati.
I tre reati tutelano beni giuridici diversi (in particolare per i rapporti
tra art. 337 c.p. e 582 c.p., per tutte Sez.6, sent. 24554/13).
La notificazione dell’ordinanza cautelare determina per sé la
pendenza ed efficacia della misura, privando il destinatario della libertà
personale e ponendolo in stato di arresto, con la conseguente evidente
configurabilità del reato di evasione (eventualmente tentata) ove lo stesso si
sottragga, o tenti di sottrarsi, all’attività di polizia giudiziaria che lo riguarda.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

aggravamento di precedente misura, gli applicava gli arresti domiciliari e stava

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