Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49640 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49640 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANTEDESCIOICHELE N. IL 07/11/1971 parte offesa nel
procedimento
c/
BARBETTA RAFFAELE N. IL 03/07/1958
avverso l’ordinanza n. 10606/2010 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
10/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21167/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso il decreto de plano con cui in data 10.12.12

denuncia proposta da MICHELE ZANTEDESCHI nei confronti di
RAFFAELE BARBETTA per reato ex art. 373 c.p., ricorre per
cassazione lo ZANTEDESCHI, a mezzo del difensore, chiedendone
l’annullamento per violazione del contraddittorio e per ragioni
afferenti il contenuto della decisione.
2. Il ricorso è all’evidenza inammissibile.
Assorbente ragione è la non configurabilità in capo al
soggetto che si assume danneggiato dalla condotta denunciata
della qualifica di persona offesa, per consolidata giurisprudenza
di questa Corte suprema persona offesa del reato ex art. 373 c.p.
essendo solo lo Stato-collettività

(Sez.6, sentenze e ordinanze

conseguente è la mancanza di

17631/2008, 23767/2003, 1109/99);

legittimazione del mero soggetto danneggiato all’opposizione
avverso la richiesta e la decisione di archiviazione.
Né, poi, avverso il decreto di archiviazione è
ammissibile il ricorso per cassazione per motivi diversi dalla
sola violazione del contraddittorio (Sez.6, sent. 5144/1997).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

il GIP di VERONA ha archiviato il procedimento sorto dalla

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