Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4964 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4964 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VACCARISI DIEGO N. IL 05/12/1971
avverso la sentenza n. 3287/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘O-40o
che ha concluso per

,t

Udito, per la parte
Udit i difensor

e, l’Avv

gQ/44.11.4

Data Udienza: 26/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Siracusa, Sezione Distaccata di Avola, con sentenza
del 19/6/2012, dichiarato Vaccarisi Diego colpevole del reato continuato di cui
agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen., così modificata l’originaria rubrica,
condannò il medesimo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed C.
400,00 di multa.

dall’imputato, con sentenza del 19/3/2013, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, nel resto confermata, rideterminò la pena in anni due e mesi
due di reclusione ed C. 300,00 di multa.

2. Il Vaccarisi propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
decisione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale in
punto di accertamento della penale responsabilità, che, secondo l’assunto
impugnatorio, la Corte territoriale aveva fondato in via esclusiva sulle
dichiarazioni confessorie dell’imputato, non sottoposte ad alcun vaglio di
verifica.

2.2. Con il secondo motivo il Vaccarisi si duole dell’erronea
applicazione dell’art. 133, cod. pen.: il giudice di seconde cure, pur avendo
proceduto all’auspicato ridimensionamento della pena, non aveva previamente
riqualificato l’episodio ai sensi del comma 2 dell’art. 648, cod. pen., così da
meglio adeguarlo «alla concreta fattispecie», che induceva ad ipotizzare
l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dalla norma in parola.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta violazione dell’art.
62b1s, cod. pen.: la Corte catanese aveva errato nel non riconoscere la
sussistenza della predetta attenuante, la quale spettava anche solo tenuto
conto della lieve entità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non supera il vaglio d’ammissibilità.
Con l’appello, al quale questa Corte ben può accedere al fine di verificare
che con il ricorso non vengano proposte doglianze nuove, il ricorrente aveva

1

1.1. La Corte d’appello di Catania, investita dell’appello proposto

chiesto la riduzione della pena, anche tenuto conto del divisato esiguo valore
del veicolo sottratto; nonché rideterminarsi l’aumento per la continuazione,
giudicato affetto da errore.
Evidente, pertanto, al di là dell’intrinseca inconcludenza dei tre motivi
esposti, la loro inammissibilità in quanto diretti a prospettare censure nuove
non allegate con l’atto d’appello.

4. L’epilogo impone condannarsi il ricorrente al pagamento delle

dispositivo in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma il 26/11/2013.

spese processuali, nonché a quello della somma, stimata congrua, di cui in

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