Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49639 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49639 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSO FRANCESCO N. IL 19/07/1973
avverso la sentenza n. 2109/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

21162/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in
data 20.3.13 confermava la sua condanna per i delitti di cui agli
cassazione l’imputato FRANCESCO GRASSO a mezzo del difensore avv.
Torti,

con

unico

motivo

di

illogicità

e

manifesta

contraddittorietà della motivazione sul punto della giudicata
credibilità della persona offesa, costituitasi parte civile.
2.

Il ricorso è all’evidenza originariamente inammissibile

perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale anche su tale punto oggetto dell’impugnazione (p. 3
e 4, tra l’altro con richiamo anche a dichiarazioni conformi di
altri testi), il motivo è generico e diverso da quelli
consentiti, non confrontandosi con le argomentazioni della
sentenza impugnata (e con alcuna censura rivolta direttamente
alla sentenza di primo grado) e prospettando censure di fatto,
precluse in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

artt. 336, 337, 340 c.p. consumati il 3.12.2006, ricorre per

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