Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49636 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49636 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL JANATI REDOUAN N. IL 27/03/1985
avverso la sentenza n. 3101/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

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..

21102/13 RG

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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il cittadino marocchino EL JANATI REDOUAN era imputato di
evasione perché, agli arresti domiciliari, veniva trovato nel giardino

Assolto dal Tribunale il 18.4.11, veniva condannato dalla Corte
d’appello di Brescia con sentenza del 19.3.2013. I Giudici distrettuali, che
avevano provveduto a rinnovare parzialmente l’istruttoria dibattimentale con
l’esame dei verbalizzanti (che conduceva la Corte territoriale ad escludere la
veridicità della tesi difensiva, di essere rimasto sulla soglia dell’abitazione per
controllare i movimenti della figlia minore), evidenziavano che con ordinanza
notificata all’imputato prima del fatto la stessa Corte d’appello aveva chiarito
l’ordinanza cautelare in atto escludendo pure che l’EL JANATI potesse recarsi nel
giardino o in altre pertinenze, e che dalla cancellata dello stesso era possibile
aver rapporti con chiunque, anche avente a che fare con i traffici di stupefacente
in data 2011. Da qui la ritenuta sussistenza del reato contestato, nei suoi
elementi oggettivo e soggettivo.
Ricorreva per cassazione l’imputato a mezzo del difensore,
enunciando motivi di violazione dell’art. 385 c.p. e vizi della motivazione, tenuto
conto delle modalità della condotta (spazio intercluso, immediata visibilità alle
forze dell’ordine, non presenza nella metà del giardino) già rappresentate al
Giudice d’appello e secondo il ricorrente non oggetto di valutazione.
Con successiva memoria pervenuta il 21.9.13 il difensore precisava
che il ricorso avrebbe dedotto il tema se la mera violazione della prescrizione di
non fermarsi nel piccolo giardino innanzi l’abitazione integrasse il fatto tipico
richiesto dalla norma, tenuto conto delle modeste dimensioni del giardino, non
considerate dal Giudice d’appello; chiedeva l’assegnazione del ricorso a Sezione
ordinaria.

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è generico, il che
esclude la rilevanza nella specie delle problematiche in diritto indicate nelle
deduzioni difensive.

dell’abitazione il 7.2.11.

21102/13 RG

2

La Corte distrettuale ha in definitiva argomentato che nella specie,
proprio anche in ragione delle peculiarità dei luoghi, con un’apposita ordinanza,
nota all’interessato, aveva chiarito nel precedente mese di novembre che
all’imputato era vietata alcuna uscita dall’immobile ed alcuna frequentazione
delle pertinenze. Ha spiegato, come visto, le ragioni assolutamente determinanti,
giacchè in definitiva la libera frequentazione del giardino avrebbe potuto
vanificare del tutto il senso cautelare della misura, per il facile contatto con
chiunque. Il punto, determinante nella decisione di condanna, è in realtà

rilevanza immediata nel processo, perché qui il divieto era connaturato alla
ragione stessa della misura, strutturandola.
Da qui la genericità delle censure, che per quanto riguardano i metri
percorsi dall’imputato nel giardino e le dimensioni di questo si risolvono in
censure di fatto pure irrilevanti, per quanto appena ricordato essere la peculiarità
del caso, espressamente argomentata dalla Corte distrettuale.
Consegue la condanna del.,Ificorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

ignorato dal ricorrente, che svolge deduzioni teoriche ed astratte che non hanno

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