Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49633 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49633 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO SERGIO N. IL 23/02/1966
avverso la sentenza n. 1154/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

11064/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 12.12.12

la Corte

d’appello di Lecce ha confermato la sua condanna per il solo
del locale Tribunale in data 26.1.11, ricorre per cassazione
SERGIO SPAGNOLO, a mezzo del difensore, enunciando due motivi:
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 368 c.p.,
violazione di legge e carenza di motivazione sui punti della
determinazione della pena e delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, i motivi sono diversi da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità. Invero il primo motivo commenta direttamente il
materiale probatorio, ignorando del tutto la motivazione
d’appello. Il secondo motivo svolge censure di merito
sollecitando in realtà una rivalutazione dell’apprezzamento del
Giudice d’appello, conforme sul punto a quello del Tribunale.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

delitto di calunnia di cui al capo F, così riformando la sentenza

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