Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49632 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49632 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALANTINO VITO N. IL 03/04/1984
avverso la sentenza n. 1739/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
21030/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BARI in
data 16.11.2012, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello
proposto da VITO GALANTINO in ordine al trattamento sanzionatorio
determinato nella sentenza 15.12.2008 del Tribunale di Trani,
motivo di “violazione dell’art. 606 lett. E c.p.p.” perché
comunque l’atto d’appello avrebbe enucleato con chiarezza i due
punti devoluti: eccessività della pena e giudizio di comparazione
delle circostanze.
2.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il
motivo è manifestamente infondato. L’appello è soggetto alla
disciplina dell’art. 581 lett. C c.p.p., secondo cui non è
sufficiente indicare le richieste (che per sé indicano
implicitamente i punti della decisione ‘attaccati’/devoluti) ma
occorre (per l’ammissibilità della richiesta medesima) indicare
pure specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
che le sorreggono.
La Corte distrettuale ha spiegato perché l’atto di
impugnazione era privo di tale necessaria specificità (e, per il
vero, ha in sostanza anche espresso il proprio convincimento sui
punti dedotti, indicando il dato obiettivo dell’essere l’imputato
“compromesso da precedenti penali nonostante l’età” quale ragione
per sé giustificante il precedente apprezzamento del primo
Giudice).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.13
ricorre per cassazione l’imputato personalmente, enunciando