Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49629 del 10/10/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49629 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANTONINO DAMIANO N. IL 13/04/1965
avverso la sentenza n. 3400/2012 TRIBUNALE di BARI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di BARI in data 16.11.12 per reato di
mezzo del difensore avv. V. Pollaccia, deducendo vizi di
motivazione sui vari punti dell’accordo e per la mancata
applicazione dell’art. 129 c.p.p..
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Quanto poi al trattamento sanzionatorio, in sede di
patteggiamento tutte le statuizioni non illegittime, concordate
dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di
un generale potere dispositivo che la legge riconosce con questo
istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere
dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per
cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il
evasione, ricorre personalmente l’imputato ANTONINO DAMIANO a
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proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del
patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto
o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato
quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione
(Sez. 3, sent. 42910 del 29.9 –
11.11.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle