Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49628 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49628 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INNOCENTI LUCA N. IL 08/04/1979
avverso la sentenza n. 2918/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

4

20890/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze
che in data 15.10.2012 confermava la sua condanna per reato ex
ricorre per cassazione l’imputato LUCA INNOCENTI personalmente,
enunciando motivo di “difetto di motivazione”, riproponendo due
aspetti in fatto già proposti alla Corte distrettuale.
2.

Il ricorso è inammissibile, perché il motivo

prospetta deduzioni in fatto e del tutto generiche, in quanto non
si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009).

Consegue la condanna del la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro
1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

art. 372 c.p., deliberata dal GUP di Pistoia il 19.3.2010,

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