Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49627 del 10/10/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 49627 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
NZA –
sul ricorso proposto da:
PALMIERO NICOLA N. IL 10/07/1967
avverso l’ordinanza n. 126/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
20832/13 RG
1
CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore, Nicola Palmiero ricorre avverso l’ordinanza con cui
in data 21.3.13 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità
dell’impugnazione da lui proposta avverso la sentenza 14.10.11 del tribunale di
Firenze.
generici” i motivi del suo appello che, invece, avrebbero devoluto espressamente
(come ribadisce con successiva memoria a sostegno del ricorso e della richiesta di
trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria competente tabellarmente) la
questione di diritto se il mancato rientro per l’ora stabilita integrasse il reato di
evasione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e alla deliberazione conseguente può provvedere anche
questa Settima sezione, essendo ad oggi il reato prescritto, il che rende
palesemente inutile l’ulteriore trattazione della causa in altra sede (anche in
ossequio ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di economia
ed efficienza del processo).
La Corte d’appello ha giudicato estremamente succinto e generico il motivo
d’appello che, invece, poneva una questione di diritto specifica. Non sussistendo nel
giudizio d’appello al causa di inammissibilità dell’impugnazione per la manifesta
infondatezza del motivo, la Corte distrettuale avrebbe dovuto trattare il processo
nella sede sua propria, definendolo nel merito. Certamente quel motivo, ancorché
sostanzialmente manifestamente infondato, non era generico né la sua stringatezza
aveva rilievo.
Essendosi il reato nel frattempo estinto per prescrizione, può direttamente
procedersi all’annullamento senza rinvio come da dispositivo, dovendosi precisare
che, ovviamente, la statuizione che attesta la intervenuta prescrizione travolga
anche la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
Lamenta che la Corte distrettuale abbia giudicato “estremamente sintetici e