Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49626 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49626 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTAGNA RITA ROMINA N. IL 19/11/1960 .1431:te-affesa_nzl
4ir-Oecctimente
v
LECCISO FELICE N. IL 06/02/1963 parti offesinel procedimento
c/
RUSSO SALVATORE N. IL 10/08/1958
LANDOLFO VINCENZO N. IL 02/11/1965
avverso l’ordinanza n. 2738/2011 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
18/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

20758/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 18-23.11.2011 e
in esito all’udienza camerale il GIP di Lecce ha archiviato il
VINCENZO (appartenenti alla polizia municipale di Trepuzzi e
destinatari di denunce presentate da MONTAGNA RITA ROMINA E
LECCISO FELICE, per reati ex artt. 323, 393 e 582 c.p., a seguito
di contrasto sorto prima tra la MONTAGNA e i due a seguito della
pretesa della donna di assistere ad una seduta del consiglio
comunale con il proprio cane, con il successivo arrivo del
LECCISO, marito della MONTAGNA e avvocato), hanno proposto
autonomi atti di ricorso la MONTAGNA (con atto personale, in
violazione dell’insegnamento costante di questa Corte suprema,
per tutte:

Sez. 6, sentenze n. 7956/2010 n. 48440/2008)

e il

LECCISO (a mezzo del difensore avv. Rampino enunciando motivi di
violazione di legge, perché non sarebbe “stato richiesto” di
“esporre le proprie ragioni” all’udienza camerale e perché la
motivazione dell’ordinanza di archiviazione sarebbe viziata).
2.

Entrambi i ricorrenti hanno fatto pervenire in

prossimità dell’odierna udienza dichiarazioni di rinuncia ai
rispettivi ricorsi. Ciò costituisce autonoma assorbente ragione
di inammissibilità delle originarie imputazioni.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma, equa al caso
stanti le rinunce, di euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno a quello in
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Così deciso in Roma, il 10.10.13

procedimento penale a carico di RUSSO SALVATORE E LANDOLFO

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