Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49625 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49625 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZONI ILARIA N. IL 07/07/1989
avverso la sentenza n. 6144/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
20755/13 RG
1
ORD INANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Taranto in data 25.3.13 per delitto
ex art. 371 bis c.p.p., ricorre personalmente l’imputata ILARIA
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste (richiamo specificamente
argomentato nella sentenza impugnata), con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.
(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né
il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.
(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
MAZZONI, lamentando la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..