Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49622 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49622 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TINJALA MIHAI BOGDAN N. IL 09/02/1990
avverso la sentenza n. 993/2013 TRIBUNALE di BARI, del
08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
20695/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l.
Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Bari in data 8-11.3.2013, ricorre
l’imputato MIHAI BODGAN TINJALA personalmente, deducendo
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza,
in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio, con pena non in sé
intrinsecamente illegittima, non può poi dolersi della successiva
ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo
del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha
implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere
conto dei punti non controversi della decisione
(Sez. 3, sen.
42910 del 29.9 – 11.11.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
doglianze sulla quantificazione della pena.