Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49621 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49621 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENETTI ALESSANDRO N. IL 08/06/1977
avverso la sentenza n. 4277/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 10/10/2013
20683/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze
che in data 2.12.11-25.1.12 ha confermato la sentenza del
337 c.p.), ricorre per cassazione l’imputato ALESSANDRO BENETTI
personalmente, enunciando motivi di mancanza della motivazione
quanto alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., con atto
depositato dall’incaricato avv. Francesco Bua, indicato come
difensore di primo e secondo grado.
Il ricorso è all’evidenza inammissibile, risultando
2.
sostanzialmente redatto con adozione di clausole di doglianza
assolutamente assertive/generiche in ordine all’art. 129 c.p.p.,
tali da potersi riferire a qualunque processo, senza alcun
confronto specifico con le argomentazioni svolte nella sentenza
impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione
tipica è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent. 20377 dell’11.314.5.2009
e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009),
in
particolare proprio sul punto della positiva prova della
responsabilità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013
Tribunale di Livorno del 7.12.2009 (condanna per reato ex art.