Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49618 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49618 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Butera Maria Anna, nata a San Cataldo il 16/01/1955

avverso la sentenza emessa il 07/03/2014 dal Tribunale di Caltanissetta

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
udito per la ricorrente l’Avv. Gennaro Maria Amoruso, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

Maria Anna Butera ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità di un atto di appello

Data Udienza: 11/05/2015

presentato nell’interesse della stessa Butera nei confronti di una precedente
sentenza del Giudice di pace di Caltanissetta, emessa il 30/09/2013.
L’imputata, condannata a pena pecuniaria ritenuta di giustizia per il delitto di
ingiuria (in ipotesi commesso in danno di Leonardo Difrancesco, costituitosi parte
civile), aveva impugnato quella prima decisione, ma secondo il Tribunale il
gravame non era stato avanzato anche in ordine alle statuizioni civili, a dispetto
della previsione di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Secondo il giudice di appello, in particolare, la difesa aveva censurato la

assunte nel corso del giudizio, sotto vari profili, prospettando poi un ultimo
motivo quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche:
non poteva pertanto intendersi oggetto di impugnazione il capo relativo alla
condanna, sia pure generica, al risarcimento del danno.
Con l’odierno ricorso, la Butera lamenta la violazione degli artt. 37 d.lgs. n.
274/2000 e 574 cod. proc. pen., facendo osservare che – ai sensi dell’art. 2 del
citato d.lgs. – nel procedimento penale dinanzi al Giudice di pace debbono
trovare applicazione le norme contemplate dal codice di rito, salve specifiche
eccezioni: ergo, tra le previsioni oggetto di implicito richiamo (non rientrando,
infatti, nel novero di quelle escluse) vi è senz’altro quella di cui all’art. 574,
comma 4, cod. proc. pen., in base alla quale un’impugnazione che investe la
declaratoria di responsabilità in ordine ai reati contestati deve intendersi
automaticamente estesa anche al capo concernente le statuizioni civili. In
proposito, la ricorrente invoca plurimi precedenti della giurisprudenza di
legittimità.
La stessa censura viene formulata dall’imputata al fine di evidenziare le
carenze motivazionali della sentenza in epigrafe, non essendo stato spiegato in
alcun modo perché il richiamato quarto comma dell’art. 574 non dovrebbe
trovare applicazione nella fattispecie concreta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso che «è
ammissibile l’appello proposto dall’imputato – avverso la sentenza del Giudice di
pace di condanna alla pena della multa – ancorché non specificamente rivolto al
capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile,
in quanto l’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la
disposizione di cui all’art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale

2

sentenza di primo grado soltanto su aspetti afferenti l’analisi delle testimonianze

l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la
responsabilità dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano
dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno,
che ha il necessario presupposto nell’affermazione della responsabilità penale»
(Cass., Sez. V, n. 6952 del 29/11/2011, Calò, Rv 252944; nello stesso senso, v.
anche Cass., Sez. V, n. 20855 del 23/02/2011, Pierro). Identici principi sono
stati affermati anche a proposito di atti di impugnazione che non riguardino la
condanna al risarcimento bensì, più specificamente, quella alla rifusione delle

16/10/2013, Di Luca).
Nel caso di specie, come ricorda la stessa sentenza oggetto di ricorso a pag.
3, l’appello presentato nell’interesse della Butera aveva riguardato la mancata
assoluzione dell’imputata per i fatti che si assumevano commessi il 14/04/2010
ed il 18/01/2011, nonché l’omesso riconoscimento in suo favore delle esimenti di
cui agli artt. 59, comma quarto, e 599, comma secondo, cod. pen.: contestando
direttamente i presupposti sulla base dei quali era stata dichiarata la sua
responsabilità penale, l’imputata si doleva giocoforza, nel contempo, anche della
condanna pronunciata a fini civilistici.

2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata * e dispone restituirsi gli atti al
Tribunale di Caltanissetta per il giudizio di appello.

Così deciso l’11/05/2015.

spese processuali in favore della parte civile: v. Cass., Sez. V, n. 7455 del

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