Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49617 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49617 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dì Trapani

avverso la sentenza emessa il 09/05/2014 dal Giudice di pace di Erice
all’esito del processo penale celebrato nei confronti di
La Sala Giuseppe, nato a Valderice il 27/05/1957

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in appello;
udito per l’imputato non ricorrente l’Avv. Maria Donatella Aiello, la quale ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità, ovvero il rigetto, del ricorso del
P.M.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 11/05/2015

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre
avverso la pronuncia indicata in epigrafe, in forza della quale Giuseppe La Sala
risulta essere stato assolto dai delitti di minaccia e diffamazione a lui contestati
(rispettivamente con le formule “perché il fatto non costituisce reato” e “perché il
fatto non sussiste”), in ipotesi commessi in danno di Gianfranco Todaro,
costituitosi parte civile.
Il Pubblico Ministero lamenta manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata, deducendo il vizio di travisamento della prova con riguardo

legge nel ricorso – «i testi ascoltati hanno confermato i fatti di reato per cui è
causa, i documenti prodotti dalla difesa di parte civile hanno provato la condotta
disvalente dell’imputato, e lo stesso La Sala ha ammesso, in sede di esame, le
proprie responsabilità». In particolare, non potrebbe dirsi dimostrata la
circostanza che il Todaro, così provocando la reazione irata del prevenuto,
avesse chiuso il telefono in faccia al La Sala, come dichiarato da costui tentando
di giustificare il proprio comportamento.
Inoltre, ad avviso del Procuratore della Repubblica il giudicante avrebbe
erroneamente applicato l’art. 612 cod. pen., sostenendo che la minaccia non
appare configurabile nel caso di specie; vero è che, secondo alcuni testimoni, il
Todaro era sembrato soltanto nervoso, piuttosto che spaventato, dopo essere
stato oggetto delle intemperanze verbali del La Sala, ma ai fini della ravvisabilità
del reato non si richiede «che la persona offesa assuma comportamenti tali da
mostrarsi esteriormente intimidito», anche perché «la minaccia deve essere
idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto massivo», e non è invece
indispensabile «che si sia verificata una effettiva intimidazione».

2.

Con memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte il

21/04/2015, il difensore del Todaro ha documentato l’avvenuta presentazione di
un atto di appello, nell’interesse della parte civile, avverso la medesima
pronuncia; viene pertanto sollecitata la conversione in appello del ricorso qui
avanzato dal Pubblico Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria da ultimo
depositata nell’interesse della parte civile, nell’interesse del Todaro è stato
presentato atto di appello avverso la pronuncia indicata in epigrafe:
l’impugnazione risulta depositata il 13/06/2014, ed all’esito sono state celebrate

2

alla generalità del materiale istruttorio acquisito, dal momento che – come si

alcune udienze, seppure di mero rinvio, dinanzi al Tribunale di Trapani.

Il

ricorso oggi in esame è stato avanzato (peraltro, in data successiva) nei riguardi
della medesima sentenza, il che ne impone – ai sensi dell’art. 580 del codice di
rito – la conversione in appello.

PQM.

Trapani.

Così deciso l’11/05/2015.

Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di

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