Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49617 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49617 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NIGRO ANDREA N. IL 06/07/1983
avverso la sentenza n. 211/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 04/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 10/10/2013

19921/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di
Lecce/Taranto

in

data

4.12.12-2.1.13

ha

dichiarato

sentenza del locale Tribunale, che lo aveva condannato per reati
di resistenza, lesioni e violazione degli obblighi della
sorveglianza speciale, ricorre per cassazione l’imputato ANDREA
NIGRO personalmente, enunciando motivo di violazione di legge
perché “i motivi di gravame”, tempestivi, avrebbero indicato “in
maniera compiuta ed esplicita i motivi di gravame”.
2. Anche questo ricorso è all’evidenza inammissibile,
mancando alcuna argomentazione specifica in grado di contrastare
la puntuale spiegazione delle ragioni di inammissibilità
dell’originario appello, contenute nella sentenza impugnata.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10.10.2013

l’inammissibilità dell’impugnazione da lui proposta avverso la

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