Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49616 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 49616 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

ABU Touq Osama, nato a Jesi il 31/12/1984

avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 19 marzo 2014;

letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Antonio Benedetto Mangano che, nell’interesse del ricorrente,
ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Catania confermava la
sentenza del 28 settembre 2012 con la quale il Giudice di pace di quella stessa città
aveva dichiarato Osama Touq Abu colpevole del reato di lesioni personali in danno
di Noé Agatino Daniele e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena di giustizia

Data Udienza: 11/05/2015

nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte
civile.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Antonio Benedetto
Mangano, ha proposto ricorso per cessazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicatE.
Con unico motivo si denuncia illogicità di motivazione, posto che la sentenza
impugnata recava un capo di imputazione erroneo perché relativo A diverso
procedimento intentato a carico del Noè per aggressione a mano armata, con uso di

ove fosse stato correttamente valutato, avrebbe consentito il riconoscimento
dell’esimente della legittima difesa, posto che l’imputato aveva reagito ad una
aggressione portata con arma impropria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, certamente, fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, la circostanza che, per evidente errore di assemblaggio,
l’intestazione della sentenza impugnata reca un capo di imputazione riguardante
l’addebito mosso alla persona offesa – nei confronti dell’odierno ricorrente, ai sensi
degli artt. 61 n. 1 e 582 cod. pen., oggetto di separato giudizio – determina
irriducibile incertezza sul fatto in contestazione.
D’altronde, anche a ritenere che dal corpo della motivazione possa comunque
desumersi il riferimento al fatto-reato ascritto all’Abu, in danno della detta persona
offesa, sarebbe in ogni caso priva di motivazione la richiesta di applicazione della
scriminante della legittima difesa.

2. Il difetto motivazionale è causa di nullità della sentenza impugnata, che va,
quindi, dichiarata nei termini di cui in dispositivo, affinché il competente il giudice di
merito provveda a nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Catania.
Così deciso l’11/05/2015

chiave inglese, in danno dello stesso Abu. Il fatto giudicato era, dunque, diverso e,

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