Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49616 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49616 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso.proposto da:
PETTA GIRO N. IL 07/08/1966
avverso la sentenza n. 4650/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PETTA Giro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R.
n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che gli indizi raccolti
non sarebbero sufficienti a provare la commissione del reato.

La denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di

legittimità il potere di riesaminare la vicenda processuale, ma gli attribuisce solo la facoltà di controllare, sotto il profilo della coerenza logico-formale, le argomentazioni
svolte dal giudice del merito. Pertanto la verifica che la Corte di cassazione è abilitata
a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa
con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti sul piano logico con un’esauriente analisi delle risultanze probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità (Cass.,
Sez. U., n. 2110 del 23.2.1996, Fachini, rv 203767).
Nel caso concreto le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall’evidenziare i
pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa valutazione delle prove, sollecitando un sindacato di merito che non può avere
ingresso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

§2.

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