Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49615 del 11/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 49615 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia

avverso la sentenza dell’8 gennaio 2014 del Giudice di pace di Brescia nel
procedimento penale a carico di PRETI Fabio, nato a Cremona il 30/04/1977.

Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aurelio Galasso, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
sentito, altresì, l’avv. Alviano Glaviano Goffredo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Brescia dichiarava
Fabio Preti colpevole dei reati di cui agli artt. 594, 582 e 612 cod. pen. in danno di
Leonardo Fierro e, per effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla

Data Udienza: 11/05/2015

recidiva semplice e con il vincolo della continuazione, lo condannava la pena di C
800,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile, liquidati in complessivi C 500,00, oltre consequenziali
statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il Pg di Brescia ha proposto ricorso per
cassazione, denunciando difetto di motivazione in ordine alla concessione delle

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è certamente fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ed infatti, la pronuncia impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alla
concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti alla contestata recidiva
semplice.
E’ indubbio, infatti, che, sia pure nella sinteticità propria delle sentenze del giudice
di pace (alla luce dell’art.. 32, comma terzo, del d.lgvo n. 274/2000, che prescrive
motivazione in forma abbreviata), il giudicante non può esimersi dall’obbligo di
indicare le ragioni per le quali l’imputato sia meritevole del beneficio delle
attenuanti generiche, tenuto anche conto del testo novellato dell’art. 62

bis cod.

pen.
Il vizio di motivazione comporta nullità in parte qua della sentenza impugnata,
che va dichiarata nei limiti di cui in dispositivo, affinché il giudice del rinvio
provveda a nuovo esame sul punto ed alla conseguente determinazione del
trattamento sanzionatorio, rendendo all’uopo congrua motivazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e
rinvia al Giudice di pace di Brescia per nuovo esame.

Così deciso l’11/05/2015

attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA