Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49612 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49612 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NDIAGA SYII N. IL 22/05/1978
avverso la sentenza n. 93/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
NDIAGA Syii ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen. e dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine
alla richiesta di ridurre la pena al minimo edittale e di applicare le attenuanti generiche
§2.
Il ricorso sviluppa motivi diversi da quelli consentiti dalla legge,
perché, lungi dal denunciare violazione di norme penali, chiede a questo giudice di legittimità di riesaminare il trattamento sanzionatorio, materia rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove la
relativa decisione sia sorretta – come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti la sentenza impugnata, tenuto conto dei precedenti penali, uno dei quali specifico,
ha ritenuto di non poter applicare le attenuanti generiche nella massima estensione e,
infine, osservato che la pena inflitta corrispondeva ai criteri dettati dall’art. 133 cod.
pen., ha correttamente rigettato la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio al minimo edittale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
nella massima estensione.