Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49605 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49605 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARCHI MASSIMILIANO N. IL 24/07/1973
avverso la sentenza n. 1119/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FARCHI Massimiliano ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’omesso esame della registrazione prodotta dalla difesa, alla sussistenza del nesso strumentale tra la minaccia e
violenza e il fine di opporsi al controllo dei carabinieri e all’omessa disapplicazione del-

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Infatti la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici ed
errori giuridici, ha fornito adeguata risposta a tutte le censure sollevate dall’appellante; in particolare, avendo assunto l’esame dei testi Loddo e Orsini nel contraddittorio
dibattimentale, ha ritenuto superfluo ascoltare la registrazione delle loro pregresse
conversazioni, e tale valutazione discrezionale non è sindacabile nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

la recidiva reiterata contestata.

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