Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49604 del 10/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49604 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANSINI DAVIDE N. IL 14/02/1986
avverso la sentenza n. 4249/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PANSINI Davide ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 385 e 56624-625 cod.pen., e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione, perché il giudice d’appello avrebbe respinto le richieste di riduzione della pena,
di concessione delle attenuanti generiche e di esclusione della recidiva reiterata senza

l’inconferenza dei precedenti penali.

§2.

Il ricorso sviluppa motivi diversi da quelli consentiti dalla legge,

perché, lungi dal denunciare violazione di norme penali, chiede a questo giudice di legittimità di riesaminare il trattamento sanzionatorio, materia rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove la
relativa decisione sia sorretta – come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti la sentenza impugnata rilevato che il comportamento processuale era improntato
a slealtà, che i precedenti penali, per gravità dei reati e prossimità temporale, denotavano una non trascurabile pericolosità sociale, che non ricorrevano elementi favorevoli
per riconoscere le attenuanti generiche e, infine, che la pena inflitta corrispondeva ai
criteri dettati dall’art. 133 cod.pen., correttamente rigettava le richieste di mitigazione
del trattamento sanzionatorio avanzate nell’appello.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

considerare il ‘corretto’ comportamento processuale, l’irrilevanza dei fatti commessi e

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