Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49602 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49602 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, sul gravame
dell’imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Savona del 15 aprile
2014, che aveva condannato Bruno Fantino per il reato di cui all’art. 374 cod.
pen.
All’imputato era stato contestato di aver artificiosamente immutato i luoghi
oggetto di una consulenza tecnica di ufficio disposta nel corso di una causa civile
da lui intentata contro il condominio “Genova” di Albenga per infiltrazioni al suo

appartamento provenienti dalla colonna fognaria condominiale, così da trarre in
inganno il consulente sull’esistenza e sulla causa delle infiltrazioni stesse.
In particolare, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l’imputato,
dopo aver ottenuto soddisfazione con provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.
nei confronti del condominio in ordine al malfunzionamento delle condutture
condominiali, aveva intentato nel febbraio 2007 una nuova azione giudiziaria

d’ufficio e chiedendo il risarcimento di danni per euro 180.000. Nel novembre
2007, l’imputato aveva poi avviato un nuovo ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.,
chiedendo che il Tribunale ordinasse in via di urgenza al Condominio di
provvedere alla sostituzione integrale della tubazione.
In tale ultimo contesto giudiziario, era stata disposta dal Tribunale una
consulenza tecnica per verificare lo stato dei luoghi ed individuare gli eventuali
interventi necessari ad eliminare la problematica, che era eseguita dall’ing.
Saguato con due sopralluoghi del 13 e 19 marzo 2008.
All’imputato era stato contestato di aver alterato artificiosamente lo stato
dei luoghi, facendo trovare in occasione dei suddetti sopralluoghi del suo
appartamento copiose tracce di sversamenti dalle tubazioni fognarie sul
pavimento e sulle pareti, lo scollegamento e l’occlusione della tubazione,
finalizzata a far apparire tali infiltrazioni esistenti e dipendenti dall’impianto
condominiale.
In primo grado, il Tribunale aveva ritenuto provata la responsabilità
dell’imputato, sulla base delle emergenze processuali che avevano dimostrato
che la situazione constatata nell’ambito dei citati sopralluoghi era stata
chiaramente artefatta (in tal senso deponevano sia le dichiarazioni rese dall’ing.
Saguato che sia gli esiti della perizia disposta nel corso del procedimento penale)
e che l’immutazione dei luoghi era attribuibile all’imputato (essendo l’unico ad
avere interesse all’alterazione ed avere accesso all’appartamento, essendo stato
altresì provato che nel periodo oggetto di contestazione questi consentiva
l’accesso agli operai solo alla sua presenza; l’imputato aveva inoltre ammesso di
aver imbrattato i muri, dopo la denuncia della messinscena non alla presenza del
consulente che aveva rilevato tali tracce).
In sede di appello, la Corte distrettuale aveva respinto le deduzioni
difensive, volte a ipotizzare una specie di complotto condominiale, finalizzato a
screditare l’imputato con la presentazione di una querela per i fatti in questione,
così da evitare un risarcimento per il quale non vi era copertura assicurativa.

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asserendo l’inadeguatezza dei lavori indicati nella prima consulenza tecnica

Secondo la Corte genovese, la pretesa scopertura assicurativa era un dato
solo presunto dalla difesa e che non aveva trovato fondamento nelle risultanze
processuali, mentre l’imputato rimaneva l’unico ad avere interesse alla
messinscena, considerato tra l’altro che l’immobile era stato dichiarato con la
prima causa dichiarato inagibile e del tutto svuotato dall’imputato.
La Corte riteneva che la prova delle dolose manomissioni discendesse da

riscontrate, nonostante non fossero state riscontrate in sede di sopralluogo
tubazioni disinnestate, erano riferibili unicamente alla fuoriuscita da una
tubazione e non a percolamento; nel secondo sopralluogo venivano riscontrate
altre perdite e la disconnessione tra la colonna verticale e il tratto suborizzontale, ma senza tracce di percolannento nella zona immediatamente
sottostante al giunto; era assolutamente improbabile che la pressione avesse
potuto causare la disconnessione della tubazione; l’ammasso di carta trovato nel
piede della colonna era di difficile introduzione dal water e comunque era stato
da poco collocato visto l’aspetto; gli imbrattamenti sulle pareti erano dovuti ad
azione umana e non a percolamento; il giunto della tubazione non doveva essere
così ben sigillato come quello effettuato dopo il secondo sopralluogo e lo
sfilamento era operazione che poteva non lasciare tracce.
Sulla base di tali conclusioni, i giudici dell’appello ritenevano del tutto
inutile l’effettuazione di un esperimento giudiziale richiesto dalla difesa.
Quanto alla riferibilità delle alterazioni dolose all’imputato, la Corte, esclusa
la tesi del complotto condominiale e considerata anche l’ammissione fatta da
questi su parte degli imbrattamenti, valutavano neppure credibile la tesi
difensiva volta ad accollarne la responsabilità a terzi.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, articolando tre motivi di annullamento, con cui lamenta:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: gli assunti
accolti dai Giudici di merito in ordine alle presunte manomissioni non
risponderebbero al vero: così la manomissione del giunto (al contrario risultato
unito nel primo sopralluogo e disconnesso nel secondo, ma senza segni di
manomissione per cui è ragionevole sostenere che si sia dissaldato per la
pressione dovuta all’intasamento, considerato anche il percorso della condotta
non lineare); così la assenza di macchie sulla zona alta della parete (dovuta al
posizionannento della colonna); così l’imbrattamento con lo spazzolone (dovuto
ad un tentativo maldestro di pulire la parete, che dimostrerebbe al più con la sua

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quanto affermato dal perito Ciccarelli, che aveva riferito che: le tracce

ammissione la buona fede dell’imputato); così il blocco della tubazione con
l’ammasso di carta (che poteva essere cagionata da altri utenti della colonna con
lo smontaggio del water); così l’interesse dell’imputato (che aveva al contrario
interesse ad entrare al più presto in possesso dell’immobile; mentre il
condominio avrebbe potuto evitare un consistente risarcimento mettendo in
cattiva luce l’imputato, non avendo copertura assicurativa).

difensive sui possibili accessi di terze persone all’immobile e sottovalutato
l’errore contenuto nella denuncia in ordine alla sostituzione di parte della
tubazione ad opera dell’imputato e l’inattendibilità del teste Picco, all’epoca
amministratrice del condominio.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d) cod proc. pen.: i Giudici a
quibus

non avrebbero assunto una prova decisiva, ovvero l’esperimento

giudiziale per verificare la possibilità che lo scollegamento della saldatura della
tubazione non lasci segni di manomissione e la relazione del consulente di parte
contenente elementi ulteriori a sostegno dell’inattendibilità delle conclusioni
peritali.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.:

la

responsabilità penale risulterebbe dimostrata con un azzardato ragionamento per
“esclusione”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo si diffonde al più in censure non consentite e comunque
palesemente infondate.
La motivazione della sentenza impugnata risulta infatti fondarsi su un solido
apparato logico-argomentativo, che resiste alle critiche contenute nel ricorso,
Secondo il pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il
giudizio del giudice di merito, purché risponda ai criteri di correttezza,
completezza e logicità, non è necessario che si prospetti (in assoluto) come il
migliore dei giudizi possibile, perché compito del giudice di legittimità non è
quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di
merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano
fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente

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La sentenza impugnata avrebbe sbrigativamente liquidato le argomentazioni

risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato i criteri
della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a differenza di altre (tra le tante, Sez. 2, n. 9242 del
08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
216260; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428)
Fatte queste dovute premesse, il ricorrente, lungi da attenersi a queste

legittimità, si è profuso in critiche volte a sottoporre alla Corte possibili letture
alternative delle risultanze processuali che si risolvono in inammissibili “invasioni
nel merito” o in mere reiterazioni di questioni già prospettate ai Giudici di merito
e alle quali costoro hanno fornito logica ed adeguata risposta. Con tal ultimo
modo di procedere, il ricorrente incorre nel vizio di aspecificità dei motivi di
critica, non confrontandosi con le “reali” ragioni argomentative che sorreggono la
decisione impugnata.

3. Del tutto infondato è altresì il secondo motivo.
Deve osservarsi che la richiesta probatoria effettuata dall’imputato solo con
l’atto di appello non rientra all’evidenza nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 2
cod. proc. pen.
E’ infatti consolidato principio di questa Corte ritenere, che la mancata
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove
sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (tra tante, Sez. 1, n.
3972 del 28/11/2013 – dep. 29/01/2014, Inguì, Rv. 259136).
Ma anche a voler apprezzare il motivo in relazione alla violazione dell’art.
603, comma 1, cod. proc. pen., deve osservarsi che i Giudici a quibus hanno
fornito logica ed adeguata spiegazione della decisione di non accogliere la
richiesta della difesa dell’imputato di un esperimento giudiziale sulla possibilità
dello sfilamento di un giunto senza lasciare tracce. Il perito aveva infatti
decisamente escluso la tesi dell’inevitabilità di un danneggiamento di un giunto
realizzato a regola d’arte, in caso di sfilamento.
Va rammentato invero che, nel giudizio d’appello, la rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma primo, cod. proc.
pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine dibattimentale
ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato
degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla
valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità 9

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consolidate regole, che delimitano il perimetro del sindacato del Giudice di

correttamente motivata (tra le tante, Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv.
262620).
Quanto alla richiesta probatoria riguardante la relazione del consulente di
parte, redatta nelle more del giudizio di appello, va rilevato che, oltre a non
rientrare pacificamente tale documentazione nel novero delle prove di cui all’art.
603, comma 2 cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012,

appello. Pertanto, non è neppure sindacabile la decisione ai sensi dell’art. 603,
comma 1 cod. proc. pen.

3. Miglior sorte non può essere assegnata all’ultimo motivo.
La motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ritenuta responsabilità
dell’imputato, non appare affatto il frutto di “mere presunzioni”, come sostenuto
dal ricorrente.
Come già sopra evidenziato, il ragionamento probatorio della sentenza
impugnata appare articolato e fondato su solidi argomenti dimostrativi.
Anche a voler tacere che la c.d. “prova per esclusione” è approdo
istruttorio non ignoto al nostro ordinamento, una volta che essa sia logicamente
sostenuta ed applicata alla risultanze di causa, va evidenziato che, nel caso di
specie, i Giudici di merito, dopo aver ampiamente provato il doloso allestimento
della messinscena all’interno dell’appartamento dell’imputato e aver
motivatamente escluso tutte le possibili tesi alternative sottoposte dalla difesa,
tendenti ad attribuirne ad altri la realizzazione, hanno tratto la conclusione che
l’imputato ne fosse l’unico artefice, in ragione soprattutto della significatività
degli indizi “inclusivi”, quelli cioè che collegavano l’imputato alla consumazione
del reato.

4.

Va respinta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per

prescrizione, considerata non solo per l’inammissibilità del ricorso, che preclude
ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, ma soprattutto per la
circostanza assorbente che il periodo di prescrizione non è ad oggi ancora
maturato, in considerazione del lungo periodo di sospensione dovuto al
differimento dell’udienza determinato dalla scelta del difensore di aderire alla
manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali (tra tante, Sez. 3, n.
11671 del 24/02/2015, Spignoli, Rv. 263052).

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Ritorto, Rv. 253707), della richiesta suddetta non vi è traccia nei motivi di

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 19/1 2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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