Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49601 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49601 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, sul gravame
dell’imputato, confermava parzialmente la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
del 12 marzo 2014, che aveva condannato, tra gli altri, Vakril Ivanov Kostov per
vari reati di cui all’art. 73 T.U. n. 309 del 1990.
I Giudici di appello in particolare avevano ritenuto l’imputato responsabile
della illecita vendita in più occasioni tra l’agosto e il settembre 2011 di vari
quantitativi di hashish, e segnatamente di 8-9 chili (capo 1), di 4-5 chili (capo 3)
e di 5 chili (capo 4).

Quanto al capo 1), i giudici di merito avevano fondato il giudizio di
responsabilità dell’imputato sul compendio probatorio, costituito dalle
dichiarazioni del coimputato Walter Pilat, ampiamente riscontrate da vari
elementi.
In particolare, Pilat aveva dichiarato in dibattimento che la partita di sei
chili di hashish sequestrata nell’agosto 2011 presso Stefano Scatolini, faceva

quale lui stesso aveva garantito a quest’ultimo il pagamento pari a 24.000 euro;
che la droga sequestrata era destinata a Luca Ritucci; che per pagare Kostov
attendeva di avere i soldi da Emanuele Caruso, cui era stata venduta la droga,
che a sua volta attendeva di riscuotere il credito della vendita della stessa droga
a Matteo Priore; che, con quanto versato dal Caruso, Kostov era stato pagato
solo parzialmente.
A riscontro di tali propalazione i Giudici merito indicavano: le dichiarazioni
del Ritucci, che in dibattimento ammetteva di aver commissionato 6 chili di
hashish per 12.000 euro da ritirare dallo Scatolini; gli esiti delle intercettazioni
ambientali effettuate sull’autovettura del Pilat, dalle quali si aveva conferma che
ai primi di agosto aveva fatto arrivare 10 chili di stupefacente tramite un’altra
persona, che poi erano stati sequestrati non a Firenze ma a Legnano, e che a
Kostov era “saltato tutto” e tra di loro vi era una partita di dare e avere pari a
25.500 euro; i tabulati telefonici che confermavano la presenza nei pressi di
Firenze del Kostov nei giorni dell’importazione della droga; nonché gli esiti delle
intercettazioni telefoniche che confermavano il passaggio della droga tra
Scatolini e il Caruso e le difficoltà di Pilat di incassare il suo credito dalla catena
di fornitori e di pagare quindi Kostov, che veniva informato di tutto ciò.
I Giudici di merito avevano ritenuto incompatibile con gli elementi raccolti
la versione fornita dal Kostov in dibattimento, che aveva recisamente negato
ogni addebito, sostenendo che il motivo delle conversazioni con Pilat si riferiva in
realtà ad una truffa orchestrata da questi per ottenere la somma di 30.000 euro
per avviarlo ad una attività commerciale di rappresentante di prodotti alimentari.
Quanto ai capi 3) e 4), le sentenze di merito fondavano la responsabilità
dell’imputato sulle dichiarazioni del Pilat, anche stavolta riscontrate da elementi
oggettivi.
Pilati aveva riferito che, dopo l’arresto dello Scatolini, per la detenzione
dello stupefacente sopra indicato, aveva acquistato da Kostov altri 5 chili di
hashish per il Ritucci, risultato peraltro di cattiva qualità e pertanto da
quest’ultimo restituito; che questa partita veniva poi ceduta, con l’avallo I

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parte di un carico di 8 chili, importato via Firenze dalla Spagna dal Kostov e del

Kostov, al Caruso che a sua volta ne restituiva buona parte, ma che poi andava
persa.
Tali dichiarazioni risultavano riscontrate da quanto affermato in
dibattimento dal Ritucci, che confermava l’episodio, sostenendo peraltro che il
peso era inferiore (circa 4 chili); dagli esiti delle intercettazioni che dimostravano
come Pilat avesse concordato con Kostov la successiva cessione al Caruso e

parete del Caruso e come cercassero insieme giorni dopo di farsi riconsegnare la
residua sostanza, appurando poi tramite il Pilat che la stessa era andata persa e
aggiornando i loro rapporti di credito.
In sede di appello, la Corte adita, nel rilevare che nell’appello in forma
assai generica l’imputato aveva censurato le valutazioni del primo giudice, senza
specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi e senza confrontarsi
con le risultanze probatorie, esponeva nuovamente le risultanze probatorie poste
a riscontro delle dichiaratorie accusatorie del Pilat ed indicava nel dettaglio il
contenuto delle conversazioni intercettate per dimostrare l’inverosimiglianza
della versione difensiva.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore
dell’imputato, articolando due motivi di annullamento, con cui lamenta:
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 192 cod. proc. pen.: le dichiarazioni del Pilat risulterebbero prive di
riscontri tra loro contraddittorie e inattendibili. Non risulterebbe significativa quanto al capo 1) – la accertata presenza dell’imputato vicino Pisa – e non a
Firenze – all’epoca dei fatti, posto che era stata documentata in atti la ragione di
tale presenza (partecipazione ad altro processo penale); né risulterebbe
accertato che l’imputato disponesse di un’organizzazione, di rapporti o di denaro
tali da giustificare il ruolo di importatore, né risulterebbe provato alcun rapporto
tra l’imputato e i soggetti della catena di distribuzione; le conversazioni tra
Scatolini e Pilat potrebbero riferirsi ad altro stupefacente trovato presso il primo
in sede di perquisizione; non risulterebbero certi i rapporti di dare e avere tra
Pilat e Scatolini, dai quali la sentenza impugnata fonda elementi di valutazione a
carico dell’imputato; inverosimili sarebbero inoltre le circostanze con cui si
sarebbe realizzata la catena di fornitura e anche lo stesso prezzo indicato; i
rapporti di dare e avere tra Pilat e gli altri coinvolti nella catena di distribuzione
potrebbero riferirsi a pregressi rapporti; i rapporti economici tra l’imputato e Pliat
erano dovuti all’offerta del Pilat di reperire un lavoro.

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come Kostov si lamentasse con Pilat del mancato pagamento dell’hashish da

Quanto alla seconda fornitura, le dichiarazioni del Pilat risulterebbero poco
credibili, attesa la veste attribuita all’imputato nella catena di distribuzione
incompatibile con la scarsa qualità della droga; non vi sarebbe la definizione di
un corrispettivo, che invece c’era stato per l’altra fornitura.
– la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 73 T.U. n. 309 del 1990: non risulterebbe accertato se stante la cattiva
qualità dell’hashish di cui alla fornitura di 4-5 chili la merce potesse definirsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo si risolve in deduzioni di merito dirette a prospettare
carenze e contraddizioni che non si confrontano con l’apparato argomentativo
della sentenza impugnata, che in maniera lineare e adeguata ai dati di fatto,
senza di salti logici, ha posto in evidenza tutti gli elementi di riscontro “esterno”
alle propalazioni del Pilat, che sono stati esposti in premessa.
Nè, non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso
fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dal ricorrente né su altre
spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili e logicamente sostenibili.
Avendo i Giudici di merito infatti valutato correttamente e logicamente tutti i
dati dimostrativi, la motivazione è da ritenersi corretta pure se possa dirsi
verosimile, secondo il ricorrente, un’alternativa ricostruzione dei fatti posta a
fondamento della statuizione.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, alla stregua
del precetto dell’art. 606 cod. proc. pen., il controllo di legittimità è volto ad
accertare che, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto
apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia
puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici, restando escluse da
tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l’interpretazione e la
specifica consistenza degli elementi di prova nonché la scelta di quelli ritenuti
determinanti, ma anche le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia
macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate
in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici (tra le tante, Sez. 1, n. 42369
del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

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stupefacente.

3. Anche il secondo motivo è palesemente infondato.
Che si trattasse di sostanza con effetto drogante non potevano esservi dubbi
di sorta, dal momento che né Pilat né i suoi interlocutori nelle intercettazioni
avevano escluso si trattasse di stupefacente, ma avevano solo lamentato che i
clienti di Ritucci non ne avevano apprezzato la qualità, tant’è che avevano
cercato di piazzarla in un altro giro di clientela a loro noto.

con Kostov ponendosi il problema dell’accollo del relativo pagamento (pag. 11
della sentenza impugnata).
D’altra parte, la modestia della qualità dell’hashish fornita dal Kostov – di
cui i Giudici hanno tenuto conto nella dosimetria della pena – era dimostrata
dalle analisi esperite sulla partita a Scatolini (pag. 13 della sentenza impugnata).
I Giudici di merito quindi, con motivazione altrettanto, hanno spiegato che la
sostanza era certamente stupefacente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 19/11/2015.

Tant’è, che quando questa partita era andata persa, il Pilat si era giustificato

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