Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49601 del 10/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49601 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORNASARI MARIA TERESA N. IL 26/04/1965
avverso la sentenza n. 7905/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 10/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FORNASARI Maria ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti le applicava la pena di mesi dieci e
giorni venti di reclusione per il reato previsto dall’art. 368 cod.pen., e denuncia manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il giudice avrebbe escluso l’applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen. in base a un’erronea interpretazione delle dichiarazio-
§2.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-
mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trovando riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum
causae.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2013.
ni da lei rese nell’interrogatorio.