Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49600 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49600 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 19/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, sul gravame
dell’imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno del 6 luglio 2012,
che aveva condannato Francesco Magliano per rivelazione di segreti di ufficio.
All’imputato era stato contestato di aver, nella qualità di sostituto
commissario della polizia municipale di Battipaglia, distaccato con mansioni di
polizia mortuaria presso il locale cimitero, rivelato nel febbraio 2007, violando il

dovere di segretezza, al rappresentante legale di una società la presentazione di
un esposto anonimo a firma di Motta Gerardo (“ti hanno fatto un altro esposto,
questa volta firmato da quell’infame di Gerardo Motta”), nel quale venivano
denunciate violazioni ad opera di detta società in relazione all’edificazione e
destinazione d’uso di un fabbricato.

dell’imputato, articolando quattro motivi di annullamento, con cui lamenta:
– la nullità della sentenza di appello, per violazione del contraddittorio (art.
606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc.
pen.): nell’udienza, a seguito di rinvio per legittimo impedimento del difensore,
venivano raccolte le sole conclusioni della difesa dell’imputato, mentre le altre
parti avevano concluso nella precedente udienza, così impedendo al difensore di
instaurare una corretta dialettica processuale;
– la manifesta illogicità della motivazione: la sentenza impugnata non
spiegherebbe le ragioni per le quali l’imputato avrebbe appreso la notizia
riservata in ragione del suo ufficio;
– la manifesta contraddittorietà della motivazione: la sentenza impugnata
avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l’acquisizione di una relazione di
servizio, perché successiva ai fatti, mentre la stessa risultava effettuata ben 12
giorni prima;
– la erronea applicazione dell’art. 326 cod. pen. e travisamento della prova:
la sentenza impugnata avrebbe escluso l’inoffensività della rivelazione,
travisando la prova dell’oggetto della comunicazione, che doveva riferirsi
all’esposto che aveva determinato l’accertamento giorni prima e non ad un
nuovo esposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che è pervenuta il 13 novembre 2015 la
rinuncia al mandato difensivo dell’avv. Cecchino Cacciatore, difensore di fiducia
dell’imputato e iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione .
Va ribadito che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al
quale sia stato tempestivamente notificato, come nel caso di specie, il decreto di
fissazione dell’udienza, non comporta l’obbligo di nominare alla parte ricorrente
un difensore d’ufficio (tra tante, Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale e

2

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore

altro, Rv. 264701; Sez. 6, n. 8350 del 16/12/2010 -dep. 02/03/2011, Fusco, Rv.
249584).
La rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia del
ricorrente Magliano è stata infatti comunicata dopo l’avvenuta notifica dell’avviso
dell’udienza odierna ed è priva pertanto di rilevanza in questa stessa udienza.

Magliano, tenuto conto della non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Considerato che il reato risulta commesso tra il 26 e il 27 febbraio 2007 e
avuto riguardo alla pena prevista per il delitto di cui all’art. 326, primo comma
cod. pen., deve prendersi atto del fatto che il termine massimo di prescrizione di
sette anni e sei mesi, come previsto dall’art. 157 cod. pen., calcolati anche i
periodi di sospensione, è interamente decorso in epoca successiva all’emissione
della sentenza impugnata.
Le diffuse e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame nella
medesima sentenza escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito,

ex art. 129, comma 2 cod. proc. pen., posto che dall’esame di detta decisione,
non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova
evidente dell’insussistenza del fatto contestato all’imputato o della sua estraneità
al medesimo, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto,
conducenti alla responsabilità dello stesso. La sentenza impugnata deve essere,
quindi, ai fini penali, annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per
prescrizione il reato ascritto.

3. Peraltro, occorre comunque procedere all’esame dei motivi di ricorso,
avendo i giudici di merito pronunciato condanna generica al risarcimento dei
danni in favore della parte civile Gerardo Motta.
Orbene, ritiene la Corte che le censure mosse dal ricorrentealla sentenza
impugnata sono infondate per la ragioni di seguito illustrate.

4. Il primo motivo è infondato, in quanto la violazione dell’art. 523 cod.
proc. pen. sullo svolgimento della discussione rientra tra le nullità relative che va
eccepita immediatamente (per un’ipotesi analoga, Sez. 3, n. 35457 del
14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). Dall’esame del verbale dell’udienza non risulta
che la difesa dell’imputato abbia eccepito tale nullità e pertanto si deve rilevare
la tardività dell’eccezione di nullità in quanto formulata solo con i motivi di
appello.

3

2. Va rilevata altresì d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato ascritto al

5. Il secondo motivo è inammissibile.
Va ribadita la regula iuris, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul
vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda
con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure
proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed

concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a
fondamento della decisione (tra tante, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,
Argentieri, Rv. 257595).
Nel caso in esame, i giudici di appello, avendo concordato con le
conclusioni del primo giudice, non erano tenuti ad affrontare questioni non
attinte specificatamente dai motivi di gravame, come il tema oggetto della
presente censura.
In ogni caso il motivo è privo di pregio.
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non
appresa per ragioni dell’ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse
rimanere segreta e che l’interessato, per le funzioni esercitate, avesse l’obbligo
di impedirne l’ulteriore diffusione (tra tante, Sez. 6, n. 1898 del 29/09/2004 dep. 21/01/2005, P.G. e Nicolosi, Rv. 231443).
Pertanto, correttamente i giudici di merito (cfr. sentenza di primo grado,
pag. 12, sul punto non oggetto di appello) hanno affermato che la responsabilità
del Magliano non richiedeva che la notizia diffusa fosse stata appresa per
“ragioni del suo ufficio”, trattandosi di notizie aventi la caratteristica obiettiva di
essere di ufficio, che, per la loro natura e le funzioni da lui esercitate, aveva
l’obbligo, anche se non rientranti nella sua specifica competenza, di tenere
segrete.

6. Il terzo e quarto motivi sono infondati.
Le circostanze che il Cannalonga avesse già subito dei controlli ad opera
della Polizia municipale di Battipaglia e che il procedimento avviato a seguito
dell’esposto – oggetto della rivelazione – fosse stato archiviato non escludono la
configurabilità del delitto di cui all’art. 326 cod. pen.
Non può sorgere infatti questione circa l’esistenza o la potenzialità di
produrre nocumento, a mezzo della notizia da tenere segreta, alla pubblica
amministrazione o ad un terzo.

4

operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza,

Gli interessi tutelati dalla fattispecie incriminatrice in oggetto si intendono
lesi allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di
arrecare pregiudizio alla pubblica amministrazione o ad un terzo (Sez. U, n. 4694
del 27/10/2011 – dep. 2012, Casani ed altri, in motivazione; Sez. 5, n. 46174
del 05/10/2004, Esposito ed altro, Rv. 231166).
Come hanno affermato i Giudici a quibus, i pregressi accertamenti si

dell’esposto in questione. D’altra parte, la sentenza di primo sul punto è chiara:
l’esposto fu acquisito al protocollo del Comune il 21 febbraio 2007 e smistato al
Comando di Polizia Municipale il 23 febbraio 2007 e di qui ai settori competenti
perché procedessero ai controlli del caso. Vi era stato un accertamento il 21
febbraio 2007 da parte della Polizia Municipale, ma la sentenza di primo grado
non dice affatto che sia scaturito dall’esposto in questione (cfr. pag. 5,
deposizione teste Cicatelli).
Del pari dicasi per il controllo del 14 febbraio 2007, scaturito da un
esposto a firma di Gerardo Motta, che è stato condivisibilmente ritenuto dalla
Corte di appello circostanza irrilevante (con conseguente rigetto della richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per la acquisizione della relativa
documentazione), in quanto distinto dai fatti in esame.

7. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per la intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ferme restando le
statuizioni civili.
In considerazione dell’accoglimento della ricorso, quanto alle statuizioni
penali, ricorrono giusti motivi per non condannare il ricorrente alla rifusione delle
spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Così deciso il 19/11/2015.

riferivano a procedimenti del tutto distinti da quello attivato a seguito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA