Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49600 del 10/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 49600 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORD ZA

kiJAA

sul ricorso proposto da:
BIZZOZZERO RITA N. IL 25/07/1972
avverso la sentenza n. 3452/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 10/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BIZZOZZERO Rita ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 314 cod.pen., e
denuncia:
1.

mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato;

2.

erronea applicazione della legge penale, per essere stata fissata la pena acces-

senza rispettare il criterio di proporzionalità rispetto alla pena principale determinata in mesi nove di reclusione.

§2.

Il primo motivo è inammissibile, perché privo del requisito della

specificità, limitandosi a reiterare le doglianze formulate nell’atto d’appello, senza badare alle argomentazioni spese dal giudice a quo per la loro confutazione.
Il secondo motivo è invece fondato.
Al caso concreto va applicata la disposizione dell’art. 37 cod.pen., secondo
cui “quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata
eguale a quella della pena principale inflitta.., tuttavia in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria”.
Invero, dato che l’art. 317 bis cod.pen. si limita a stabilire genericamente
che la condanna per il delitto di peculato a pena inferiore a tre anni di reclusione “importa l’interdizione temporanea”, il giudice a quo, costatato che la pena inflitta era pari
a mesi nove di reclusione, avrebbe dovuto, in ossequio alla disposizione testé citata,
fissare la durata dell’interdizione nel minimo edittale di anni uno (v. Cass., Sez. 6,
21.1.2003, Marinelli, rv 223949).
L’errore giuridico può essere direttamente riparato da questa Corte di cassazione senza la necessità di disporre il rinvio, posto che ricorre un caso previsto dall’art. 620, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della
pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che ridetermina in un anno; rigetta
nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 ottobre 2013.

D E k4 O 2.73 !TAT A.
IN CANCELLERIA

soria dell’interdizione dai pubblici uffici nella durata massima (cinque anni),

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA