Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 496 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 496 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIAGI LORIS N. IL 10/10/1952
avverso la sentenza n. 1556/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Biagi Loris propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte
di appello di Ancona ha confermato quella resa tribunale di Pesaro che lo aveva condannato
alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 capoverso del codice penale e 37 legge
689/81 perché, al fine di non versare il tutto in parte contributi e premi previsti dalla legge
sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, ometteva di inviare all’Inps le denunce mensili
obbligatorie modello dM 10 M. non provvedendo relativi versamenti per complessivi euro
78.514.
Deduce in questa sede il ricorrente l’erronea applicazione della legge penale assumendo che la
violazione cui ricondurre la fattispecie era quella indicata dall’articolo 2 comma 1 bis della
legge 638/83; che difetta di conseguenza la comunicazione da parte dell’Inps per regolarizzare
l’inadempimento; ed in ogni caso il vizio di motivazione in relazione alla eccezione di
insussistenza dell’elemento psicologico del reato e della prova della non colpevolezza.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
È certamente corretta la contestazione in quanto nella specie viene contestato unicamente il
mancato invio dei modelli dM. 10 all’Inps. Di conseguenza nessuna comunicazione per la
regolarizzazione andava inoltrata dall’INPS al ricorrente.
Di merito si appalesano, invece, le restanti censure su cui i giudici di appello hanno già risposto
con logiche e corrette argomentazioni.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

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