Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 496 del 21/11/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 496 Anno 2018
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
JARMOUNI YOUSSEF nato il 04/01/1990
ABOSAAD HAMID nato il 05/05/1986

avverso la sentenza del 04/10/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 21/11/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 04/10/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LIVORNO, in data 22/07/2015, nei confronti di JARMOUNI
YOUSSEF, ABOSAAD HAMID,(ABOUSSAD HAMID) confermava la condanna in relazione al reato di
cui all’ art. 628 CP

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con due separati atti i cui motivi risultano
sovrapponibili, deducendo il seguente motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 99, comma 4,

Il ricorso è inammissibile per essere il motivo (comune ad entrambi) manifestamente infondato
avendo la Corte territoriale escluso qualsiasi automatismo della recidiva, applicata in ragione di un
giudizio di disvalore espresso mediante lo specifico riferimento
agli aspetti di gravità della condotta messi in risalto dal primo giudice. In teme di recidiva, questa
Corte ha precisato che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur
richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di
motivazione espressa, ben potendo quest’ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la
Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva,
desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell’imputato
emergente dalla gravità dei precedenti penali) (Sez. 2, sentenza n. 39743 del 17/9/2015 Rv.
264533). Inoltre, legittimo deve ritenersi il richiamo, sul punto, della decisione di primo grado
(grado in un unico complesso argomentativo, allorché vi sia concordanza nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. 2, n. 5606
dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv.216906;
Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21/11/2017
Il Consigliere E
GI

nsore
LUI

c.p.p. (assenza di specifica motivazione).

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